Controllo e manutenzione impianti termici
La manutenzione ordinaria e il controllo di efficienza energetica dell'impianto termico sono essenziali per garantirne il funzionamento in sicurezza, contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale ad essi associato.
E' importante ricordare che l'occupante dell'abitazione, sia esso proprietario o affittuario, è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'impianto termico.
Effettuare il controllo della calderina è un obbligo di legge.
Le modalità di esercizio, conduzione,controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici sono specificatamente descritte nel Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 “Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22”.
Impianto termico
Con il termine “impianto termico” si intende qualsiasi impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva.
La normativa prevede che ad occuparsi del controllo e della manutenzione dell’impianto termico sia il responsabile dell’impianto.
Responsabile dell’impianto
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, che può, in alcuni casi, delegarle ad un terzo Responsabile. Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è il proprietario (per unità immobiliari utilizzate direttamente, non locate o tenute a disposizione). Nel caso di unità immobiliari utilizzate da terzi, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 allegato A art. 2 c. 37 e del DPR 74/2013, negli edifici dotati di impianto termico centralizzato amministrato in condominio, il responsabile dell'impianto è l'amministratore di condominio, salvo nomina del terzo responsabile
Manutentore
Il manutentore è il soggetto (o impresa/ditta) in possesso di apposita abilitazione professionale, nel rispetto delle modalità individuate dall'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e dal Decreto 37/2008 che, su incarico del Responsabile di impianto, è tenuto ad eseguire la manutenzione e la certificazione dell'impianto termico. In particolare:
- redige il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica ed effettua per conto del Responsabile di impianto il pagamento dei relativi contributi (ex “bollino”) alla Provincia di Savona e alla Regione Liguria, al momento del caricamento del rapporto nel sistema catastale regionale (CAITEL);
- definisce e rende noto (in forma scritta) al Responsabile di impianto la tipologia e la frequenza delle manutenzioni periodiche che l'impianto necessita;
- effettua le manutenzioni periodiche dell’impianto termico e aggiorna il libretto d’impianto;
Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL)
Il Catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contiene le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria.
É reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti sul sito web istituzionale della Regione Liguria.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.
Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni lavorativi dall'effettuazione del controllo
La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 19 del Regolamento 1/2018.
Il pagamento del contributo e la protocollazione eseguiti secondo le scadenze di cui all'allegato H del Regolamento attribuiscono validità al rapporto. In sede di accertamento o ispezione, il responsabile dell'impianto che esibisce la ricevuta del pagamento è esonerato dalle relative sanzioni.
Contributi per la trasmissione al CAITEL dei rapporti di efficienza energetica.
D.G.R. Liguria Atto n° 1379/2022. Rideterminazione dei contributi di cui alla L.r. 22/2007 art. 30 bis. R.r. 1/2018 art. 19 c. 2.

i valori del contributo così rideterminati si applicano ai controlli effettuati a far data dal 01/02/2023.
Regione Liguria



