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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Quesito n. 1 – ID 149424040

E’ possibile soddisfare il requisito per un importo complessivo di euro 1.078.100, anche se una delle singole attività ha un importo inferiore rispetto a quello indicato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta il seguente esempio:

  • Euro 80.000 per attività riconducibili al servizio di gestione ordinaria dei verbali (CPV 7232000-8 Servizi di gestione dati);
  • Euro 650.000 per attività riconducibili a noleggio di strumenti di accertamento (CPV 75241100-8-0 Servizi di Polizia);
  • Euro 360.000 per attività riconducibili al servizio di gestione coattiva (CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione).

Per un totale complessivo di euro 1.090.000.

Risposta

Per la partecipazione al lotto n. 1, i requisiti di accesso sono quelli indicati all’art. 7.1.2 lett. f) del disciplinare di gara.

Al fine del possesso del requisito e sufficiente l’esecuzione anche di un solo servizio il cui importo sia almeno pari a quello indicato, oppure l’esecuzione di più servizi distinti, la somma dei cui importi sia almeno pari all’importo indicato.

Quesito n. 2 – ID 149424040

1) Rispetto a quanto indicato nell’Art. 14 - Corrispettivi della concessione (sul punto: “Tutte le spese addebitate ai soggetti morosi (postali, di notifica, quelle relative alle procedure esecutive e cautelari) e non incassate rimarranno a carico del Concessionario, anche in caso di discarico per inesigibilità senza possibilità di rivalsa alcune nei confronti dell'Ente”) si chiede conferma che le spese postali e di notifica siano a carico dell’Ente/affidatario lotto 2 e non del Concessionario.

2) In merito alle posizioni debitorie residuali, anche pregresse, non ancora avviate alla fase coattiva, per le quali è chiesto al Concessionario di garantire il proseguimento delle procedure già avviate (rateizzazioni) dal precedente Affidatario è possibile sapere il dettaglio delle stesse?

Risposta

1) Si conferma che le sole spese postali resteranno a carico dell’Ente affidatario del lotto n. 2

2) Siamo in attesa dal gestore uscente di conoscere il dato relativo alle pratiche da porre in lavorazione: non appena disponibile verrà reso noto con successiva nota*.

nota* - Quesito n. 2 – ID 149424040 - AGGIORNAMENTO DEL 19/01/2022

2) In merito alle posizioni debitorie residuali, anche pregresse, non ancora avviate alla fase coattiva, per le quali è chiesto al Concessionario di garantire il proseguimento delle procedure già avviate (rateizzazioni) dal precedente Affidatario è possibile sapere il dettaglio delle stesse?

Risposta

Le posizioni debitorie, intese come verbali non pagati nel 2021, risultano essere pari a 20 mila. Si precisa che tali verbali sono quelli relativi alle infrazioni commesse.

Quesito n. 3 – ID 149521198

1) In riferimento all’art. 23 del Capitolato Speciale del lotto 1, relativo alla “CLAUSOLA SOCIALE”, si chiede di fornire, al fine del corretto dimensionamento tecnico ed economico delle risorse, il dettaglio sul personale da assorbire ed in particolare: CCNL attuale; Livello attuale; ore settimanali svolte da ciascuna risorsa e RAL (Retribuzione annua lorda) ed ogni altra informazione necessaria per poter comprendere come la stazione Appaltante sia arrivata alla stima del costo della manodopera di €119.040,00 annui, indicata all’art. 4 del Capitolato Speciale del lotto 1.

2) Si chiede di chiarire quale sia il termine di giorni limite per l’installazione delle apparecchiature e da quale momento essi partano, in quanto all’art. 9 si riporta che “dovrà provvedere all'installazione dei nuovi dispositivi entro 10 gg dalla data di effettiva consegna, da parte della Stazione Appaltante, delle aree relative […]” invece all’art. 10 si riporta che “essere nella disponibilità dell’affidatario entro 30 gg dalla data di aggiudicazione o comunque non oltre la data di scadenza del contratto
attualmente in essere”

3) In riferimento all’art. 10 secondo capoverso punto 3 del Capitolato Speciale del lotto 1, il quale riporta “essere in grado di rilevare simultaneamente la velocità di veicoli in parallelo, accodati e nei due sensi di marcia. La targa dovrà essere letta nella parte posteriore del veicolo”, si chiede di confermare che il singolo dispositivo di rilevazione deve essere “bidirezionale” e che quindi deve rilevare simultaneamente nei due sensi di marcia leggendo la targa solo posteriormente.

4) In riferimento all’art. 10 secondo capoverso punto 6 del Capitolato Speciale del lotto 1, il quale riporta “essere dotati del riconoscimento automatico delle targhe nazionali ed estere programmabile”, si chiede di chiarire e specificare tale caratteristica di funzionamento ed in particolar modo il significato funzionale della parola “programmabile”.

5) Si chiede di confermare che sia ricompreso nei servizi oggetto dell’appalto il recupero stragiudiziale dei verbali esteri. In caso affermativo, si chiede di chiarire quale sia il compenso per tale attività. Si chiede inoltre se sia possibile applicare spese al trasgressore per i costi di procedura.

6) In riferimento all’ art. 3.2.1 del disciplinare di gara, ed in particolare l’affermazione “Nella compilazione del progetto sono consentiti relazioni/descrizioni, per ogni elemento di valutazione, fino ad un max. di 3 fogli in formato .pdf (è esclusa dal conteggio l’eventuale copertina)”, si chiede di confermare che:

a) “per ogni elemento di valutazione” si intenda per “ogni sub-criterio”;

b) che per “foglio” di intenda due facciate/pagine, ossia 3 fogli per un totale di 6 facciate o pagine;

c) se sia possibile fornire un unico file .pdf purché siano chiaramente indicate il numero di facciate/pagine redatte per ciascun sub-criterio.

Risposta

1) La manodopera stimata dalla Stazione Appaltante è stata così determinata:

Euro 24,80 costo orario (ominicomprensivo) x 100 ore settimanali (front/back office e gestione complessiva sanzioni) = 2.480 a settimana; x 4 settimane = 9.920,00; x12 mesi = 119.040,00; x24 mesi= 238.080,00

Le risorse attualmente impiegate per lo svolgimento del servizio sono così inquadrati:

  • n. 1 addetto front office: part-time al 93,5% - CCNL Commercio Terziario e Servizi – IV Livello;
  • n. 2 addetti back office: part-time al 50% - CCNL Commercio Terziario e Servizi – IV Livello.

2) Si precisa che il termine massimo per l’installazione delle apparecchiature è quello indicato all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto e pari a 10 giorni dalla data di effettiva consegna delle aree.

3) Si precisa che il dispositivo di rilevazione richiesto è monodirezionale ma occorre che sia in grado di rilevare i veicoli nella corsia opposta al senso di marcia.

4) Con il termine “programmabile” si intende la capacità dello strumento/software di riconoscere automaticamente le targhe nazionali ed estere e, in tale ultima ipotesi, di eventualmente, modificarne la nazionalità in fase di accertamento da parte del personale addetto.

5) Si conferma che nei servizi oggetto di affidamento è ricompresa l’attività di recupero stragiudiziale dei verbali esteri: il corrispettivo per il servizio è quello indicato nella base di gara.

6) Si precisa che per ciascun sub-criterio di valutazione (corrispondente al campo creato in piattaforma nella busta tecnica) il concorrente dovrà allegare un elaborato in formato .pdf della lunghezza massima di n. 3 pagine elettroniche; in alternativa il concorrente potrà realizzare un unico elaborato, sempre in formato .pdf, purché venga mantenuta, per ciascun subcriterio trattato, la lunghezza massima sopra indicata (utilizzare eventualmente l’interruzione di pagina tra un elemento e l’altro).

Quesito n. 4 – ID 149531927

1) Il disciplinare all’art. 3.2.1 prevede la possibilità di inserire nell’offerta tecnica max 3 fogli in formato .pdf per ciascun elemento di valutazione.

Con riferimento a questa affermazione si chiede di confermare:

  • Che per “elemento di valutazione” si intendono i “SubCriteri” e non i “Criteri” della tabella presente nello stesso articolo
  • Che va prodotto un unico file .pdf (e non file .pdf distinti per ogni elemento di valutazione) e che l’eventuale indice è escluso dal conteggio delle pagine

2) Si richiede di confermare che è possibile indicare ribassi diversi tra le varie voci di offerta economica.

3) Il Capitolato in merito alla riscossione coattiva riporta all’art. 13 “Il Concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, ma è tenuto a concludere tutte le procedure in corso di esecuzione/formalizzazione anche oltre il termine di scadenza della concessione.”

Si chiede di confermare che dopo la scadenza del contratto sarà possibile emettere atti relative a procedure cautelative (es. preavvisi di fermo o fermi) e/o esecutive (pignoramenti) riferite ad ingiunzioni emesse prima della scadenza contrattuale.

4) Si chiede di confermare che non è richiesta l’apertura di una sede a Savona da parte dell’aggiudicatario perché le attività on site si svolgeranno presso i locali del committente.

5) Si chiede di confermare che le spese di postalizzazione degli atti del progetto (verbali cds, ingiunzioni, solleciti, pignoramenti, preavvisi, fermi, etc…) non saranno a carico dell’aggiudicatario del lotto 1.

6) Si chiede quale è l’intermediario tecnologico utilizzato dalla Provincia di Savona per PagoPA.

7) Si chiede di confermare che gli “oneri di riscossione” previsti dall’art. 1 comma 803 della L. 160/2019 in caso di pagamento del contribuente saranno di competenza del concessionario della riscossione.

8) Si segnala che all’art. 1 del capitolato di gara viene richiesta “la fornitura di hardware e software per la gestione del ciclo sanzionatorio” mentre, in evidente contrasto, l’art. 2 dispone che “L’applicativo dovrà consentire di mantenere l’attuale software gestionale”. Di converso l’art. 11 del capitolato dettaglia con dovizia di particolare il sw di cui è richiesta la fornitura.

Con riferimento a quanto sopra si chiede di confermare che l’applicativo di cui è richiesta la fornitura agli artt. 1 e 11 sarà l’unico utilizzato dalla Stazione Appaltante. Qualora ciò non sia confermato e sia invece mantenuta l’indicazione di allineare il sistema in uso all’Ente si chiede quale sia il prodotto in uso e quali sono le modalità di aggiornamento previste.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato al quesito n. 3, punto 6).

2) Si conferma precisando che il concorrente dovrà indicare la propria offerta ricorrendo al modulo C – offerta economica lotto n. 1 come indicato nel disciplinare di gara al punto 18.5.

3) Si conferma.

4) Si conferma: si precisa che l’aggiudicatario è tenuto a garantire presso la sede della Provincia di Savona le ore previste da capitolato per il front-office e back-office e/o le ore aggiuntive eventualmente proposte in fase di offerta relativamente al criterio “Gestione del servizio”.

5) Si conferma.

6) Attualmente l’intermediario tecnologico utilizzato dalla Provincia di Savona per il pagamento delle sanzioni da autovelox è Regione Liguria, mentre per gli altri pagamenti effettuati tramite PagoPA si avvale dell’intermediario Maggiori S.p.a.

7) Si conferma.

8) Trattasi di refuso: si conferma che l’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del software per la gestione del ciclo sanzionatorio e che sarà l’unico utilizzato dalla Stazione Appaltante.

Quesito n. 5 – ID 149653870

Buongiorno, in merito a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto – lotto 1 relativamente alla Concessione Riscossione Coattiva si chiede un chiarimento rispetto a quali siano le azioni che si possano espletare dopo la scadenza del contratto per rispettare la richiesta di concludere tutte le procedure in corso di esecuzione /formalizzazione anche oltre il termine di scadenza della concessione.

Risposta

Le attività si intendono tutte quelle che portano a compimento dell'iter procedurale avviato prima della fine del contratto stesso.

Quesito n. 6 – ID 149790844

Buon giorno, in relazione alla documentazione della presente gara siamo a formulare, per il Lotto 1, i seguenti quesiti:

1) Disciplinare di gara art. 4 pag. 14 riporta:

“Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” omissis…Omissis…“Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori”.

Si chiede conferma, che, entrambe le condizioni sopra riportate, non costituiranno motivo di esclusione dalla gara nel caso in cui le imprese - che si trovano in una situazione di controllo e ove il Legale Rappresentante riveste il medesimo ruolo in entrambe - partecipino alla presente gara esclusivamente nel medesimo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.

2) Disciplinare di gara art. 17 sottopunto 17.2 lett. b) punto 1 pag. 24:

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento all’impresa ausiliaria è richiesta la seguente dichiarazione: “attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, ..omissis… di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto”

In merito al periodo sopra riportato, si chiede conferma, che, con l’attestazione circa “il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di  certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto”, l’impresa ausiliaria debba attestare esclusivamente il possesso di quei requisiti e delle risorse che saranno oggetto di avvalimento. In caso contrario si chiede di meglio specificare.

3) Modello A – Dichiarazione dell’Ausiliaria

Si chiede cortesemente di meglio specificare cosa si intenda con “il Possesso dell’attestazione di qualificazione”.

4) art. 10 punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 1

Il punto sopra indicato riporta:“In particolare l’aggiudicatario, i dispositivi e i siti dovranno: 2. essere nella disponibilità dell’affidatario entro 30 gg dalla data di aggiudicazione o comunque non oltre la data di scadenza del contratto attualmente in essere e detta disponibilità, pena esclusione della procedura di gara, dovrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;”

Si chiede cortesemente di meglio specificare se la dichiarazione richiesta al punto sopra citato dovrà essere prodotta in sede di gara e se, in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI debba essere resa dalla sola società che effettuerà la prestazione secondaria del noleggio apparati oppure dall’RTI nel suo complesso;

Si chiede altresì conferma, nel caso in cui tale dichiarazione debba essere presentata, che la dichiarazione debba essere riferita ai soli dispositivi.

Si chiede infine conferma, nel caso in cui tale dichiarazione debba essere presentata, se il periodo temporale dei 30 gg sia confermato.

5) art. 29 Cauzione provvisoria del Capitolato Speciale d’Appalto

Si chiede conferma che, ai fini della riduzione dell’importo della cauzione nei casi previsti dall’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016 sarà sufficiente produrre copia resa conforme delle certificazioni di qualità ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6) Costi della sicurezza

Il Disciplinare di Gara all’Art.1 indica che non sono stati determinati costi per la sicurezza.

Il Capitolato di Gara all’Art.5 indica che sono stati determinati i costi per la sicurezza per un importo di € 500,00.

Si chiede quale sia l’indicazione corretta.

7) Spese di Bando

Si chiede di indicare l’importo delle spese di pubblicazione di Bando da riconoscere alla stazione appaltante.

8) Software di “gestione documentale / protocollo”

Si chiede di indicare quali siano i software di “gestione documentale / protocollo” da interfacciare con il software gestionale offerto.

9) Volumi verbali esteri

Si chiede di indicare il volume medio annuo di verbali esteri da gestire.

10) Volumi Ricorsi

Si chiede di indicare il volume medio annuo di ricorsi da gestire suddivisi tra Prefetto e Giudice di Pace

11) Accesso Banche Dati

Il Capitolato di Gara all’Art.11 riporta: “l’individuazione dei dati anagrafici dell’intestatario del veicolo che ha commesso la violazione mediante apposito interfacciamento con ogni utile collegamento telematico o banca dati in uso alla Provincia di Savona, quali Ex MCTC, Servizio ACI, Registro INI PEC per professionisti o P.A. Qualunque altro servizio indispensabile all'ottenimento dei suddetti dati dovrà essere nella disponibilità dell’appaltatore”.

Si chiede conferma che l’indicazione “Qualunque altro servizio indispensabile all'ottenimento dei suddetti dati dovrà essere nella disponibilità dell’appaltatore” sia da intendersi quale funzionalità di interfacciamento tra il software offerto e le Banche Dati utilizzate dalla provincia di Savona, fermo restando in capo alla Provincia stessa i contratti/convenzioni di adesione ed i relativi costi.

Risposta

1) Si conferma evidenziando che la partecipazione è consentita purché avvenga nel rispetto di quanto indicato all’art. 80, comma 5 lett. m) del Codice.

2)Si conferma.

3) Si precisa che il modello A presente nella documentazione di gara è un facsimile che dovrà essere adattato in base alle esigenze del concorrente. Il modello proposto contiene anche il riferimento al possesso dell’attestazione SOA (applicabile agli appalti di lavori) che nel caso di specie non è richiesto.

4) Si sottolinea che la dichiarazione circa la disponibilità dei dispositivi da parte dell’affidatario deve essere resa dal raggruppamento, qualora si concorra mediante RTI e che la dichiarazione è riferita ai soli dispositivi. Si conferma altresì il termine indicato nei documenti di gara.

5) Si conferma.

6) Trattasi di refuso al capitolato speciale: si conferma che non sono presenti rischi interferenziali dai quali derivano oneri di sicurezza non ribassabili.

7)L’effettivo ammontare delle spese sostenute per gli oneri di pubblicità potrà essere quantificato con certezza solo all’esito della procedura, in quanto, come noto, le stesse variano in ragione della lunghezza del testo da pubblicare. Al momento, e fatta salva la necessità di integrazione agli impegni di spesa già assunti, la Stazione Appaltante ha stimato un esborso che ammonta a circa 4.600 Euro, iva compresa.

In tutti i casi, trattandosi di procedura multilotto si specifica altresì che il rimborso della spesa sostenuta verrà richiesto all’aggiudicatario di ciascun lotto, in misura proporzionale al valore del lotto per il quale ha presentato offerta.

8) Il gestionale documentale attualmente in uso è il prodotto “Sicraweb” distribuito da Maggioli Spa.

9) I verbali esteri da gestire rappresentano, circa, il 4-5% del volume totale delle pratiche (dato estratto dal software del gestore uscente – media triennio 2019-2021).

10) Dato ricorsi Giudice di Pace: 69,33/annui – dato media triennio 2019-2021.

Dato ricorsi al Prefetto: 25,33/annui – dato media triennio 2019-2021.

11) Si conferma.

Quesito n. 7 – ID 149791114

1. Con riferimento a quanto previsto all’art. 1 del capitolato ed all’art. 7.1.2 punto h) del disciplinare, si chiede si specificare il tipo di licenza individuale speciale necessaria per la partecipazione alla gara.

2. Si chiede conferma che l’aggiudicatario dovrà garantire copertura diretta del 100% dei CAP nazionali non essendo ammessa, per gli atti giudiziari, la ripostalizzazione tramite fornitore del servizio universale.

3. Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100%, sia prevista una franchigia del 2%, ovvero che la penale verrà applicata solo se le notifiche in ritardo superano il 2% degli atti postalizzati nel mese.

4. Con riferimento alle penali, ed in particolare a quanto previsto nell’art. 14 del Capitolato, si rappresenta che l’importo previsto non appare conforme né ai principi sanciti dalla normativa del settore postale né a quelli afferenti le procedure ad evidenza pubblica.

Sotto il primo profilo si consideri che la legislazione e la regolamentazione fissano specifici parametri. La legge 890/82, infatti, all’art.6 prevede che “per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; in coerenza con tale disposizione, l’Autorità di settore ha adottato la Delibera 600/18/CONS che declina una serie di casistiche e i corrispondenti ristori (al massimo è riconosciuto un importo pari a 5 volte il costo di spedizione).

Sotto il secondo profilo si rileva che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell’intervento finalizzato a risolvere le enormi disfunzioni e criticità degli appalti nel settore dei servizi e forniture, ebbe modo di chiarire che la disciplina delle penali “deve essere dettata avendo sempre riguardo al rispetto del sinallagma contrattuale, di modo che la relativa applicazione non possa sbilanciarlo a danno dell’esecutore” (cfr. Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 recante Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture).

Inoltre, nella Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 (Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali) ha chiarito: “che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed all’entità complessiva dell’affidamento”. Quanto sopra è stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato che nel parere del 03/08/2021 in merito alle Linee Guida ANAC di aggiornamento della Determinazione n. 3 del 9/12/2014 ha stabilito che l’applicazione delle penali vada commisurata non al singolo invio ma al servizio complessivamente inteso. Infine, si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, devono considerarsi immediatamente escludenti “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura (Cons. Stato n. 5671/2012); b) regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, A.P., n. 3/2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. Stato n. 980/2003); d) condizioni negoziali che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato n. 6135/2011; Cons. Stato n. 293/2015).(cfr. da ultimo, CdS sent. n. 5358/2020)”.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di ridefinire l’importo delle penali armonizzandolo con le previsioni di cui alla Delibera Agcom 600/18/CONS.

5. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

6. Si chiede di confermare che le spedizioni dovranno essere oggetto di condivisione e preventiva programmazione con l’aggiudicatario in analogia a quanto previsto nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

7. Relativamente a quanto previsto dall’ art 7 "L'Amministrazione Provinciale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto, attraverso propri funzionari o altri incaricati, ed eventualmente ad applicare le penalità previste nel Capitolato in relazione alla gravità dell'inadempimento/non conformità”, si chiede conferma che si concorderà con l’aggiudicatario il campione di riferimento al fine di garantire l'affidabilità statistica.

8. Si chiede di indicare la sede dello stampatore presso la quale dovranno essere ritirati gli atti.

9. Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 del capitolato, in caso di temporanea assenza del destinatario, si specifica che l’atto rimane in giacenza per 180 giorni presso l’ufficio di deposito.

10. Con riferimento a quanto previsto all’art. 20 del capitolato, si chiede di confermare che la fatturazione avverrà sulla base degli atti accettati dall’aggiudicatario.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato al punto 7.1.2. lett. h) del disciplinare di gara (possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 ovvero qualifica di fornitore di servizio universale).

2) Si conferma.

3) Si evidenzia che l’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto degli standard di qualità di cui alla Delibera 77/18/CONS smi.

4) Fermo restando quanto previsto all’art. 14, lettera a) e b), l’ammontare della penale di cui alla lettera c) deve interpretarsi alla luce del Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale di cui alla Delibera n. 600/18/CONS.

5) Si precisa che si procederà mediante compensazione.

6) Si conferma.

7) Si conferma.

8) La sede dello stampatore sarà oggetto di accordo tra l’aggiudicatario del lotto 1 e del lotto 2 al fine di migliorare l’efficienza del servizio.

9) Si conferma.

10) Si conferma.

Quesito n. 8 – ID 149865328

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) In rif. al subappalto, visto che la data di indizione della gara è successiva al 01/11/2021, si segnala che il subappalto dovrà essere regolato dall'art. 105 così come modificato dal DL N. 77/2021 convertito in L. 108/2021. A tal proposito si chiede l'elenco delle prestazioni (attività) oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario.

2) Con riferimento alla pag. 17 del capitolato "GESTIONE DEL CONTENZIOSO" si chiede conferma che l'aggiudicatario, tramite figure professionali interne o associate, dovrà occuparsi esclusivamente della redazione delle controdeduzioni e formazione delle note difensive relative alle contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Si chiede quindi conferma che la presenza in giudizio rimarrà in carico all'Ente.

3) Per una corretta valutazione dell'offerta tecnico economica si chiede:
orario di apertura del Front Office settimanale;
numero di verbali esteri annuale o incidenza sul volume complessivo degli accertamenti.

4) Con riferimento all'art. 14 del capitolato "Per lo svolgimento del servizio il Concessionario è remunerato ad aggio sugli importi complessivamente riscossi a titolo di recupero del credito verso l'Amministrazione, sanzione, spese e maggiorazioni", si chiede conferma che, come specificato, per l’attività di recupero stragiudiziale dei verbali esteri, il costo dell'attività svolta dalle agenzie locali, possa essere addebitato ai trasgressori che saranno tenuti al loro pagamento e il cui importo complessivo sarà versato sul conto dell’Ente.

5) Si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato all’art. 19 del Capitolato : “nomina Agente contabile”, come previsto dalla legge 160/2019 in materia di riscossione delle entrate degli enti territoriali, e che il pagamento delle somme dovrà quindi essere effettuato dai trasgressori direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati.

Risposta

1) Si precisa che l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni così come indicato nei documenti di gara. Con riferimento al subappalto lo stesso è regolato dall’art.105 del Codice, così come modificato dal la legge 108/2021, fermo restando che il contratto non potrà essere ceduto nonché non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di
affidamento.

2) Si conferma.

3) Poichè lo svolgimento delle prestazioni del servizio front-office avviene all’interno dei locali della Provincia, l’orario di apertura al pubblico dovrà essere allineato agli orari di ufficio dell’Ente che sono i seguenti: lun – merc – ven 07.30-13.30; mart – giov 07.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30. Con riferimento al volumi dei verbali esteri, si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9.

4) Si conferma.

5) Trattasi di refuso poiché il pagamento delle somme riscosse verrà versato dal trasgressore direttamente sul conto della Provincia.

Quesito n. 9 – ID 149876915

Buona sera, in rif. alla gara in oggetto, in particolare alla richiesta di assolvimento dell'imposta di bollo, vista la normativa vigente che si allega, si chiede conferma che si debba effettuare il pagamento con F24 e non più con F23. Si precisa che in caso di F24 non è possibile personalizzare la causale del bonifico.

Risposta

Si conferma.

Quesito n. 10 – ID 149907792

1) Si chiede cortesemente di indicare, sulla base dell'andamento storico rilevato da voi indicato all'Art. 4 del C.s.A , i volumi dei verbali amministrativi ,atti e provvedimenti dei veicoli con targa estera ovvero soggetti con sede o residenza all'estero.

2) Nel art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, denominato Corrispettivo dell’affidamento e importo a base di gara, viene riportato inter multis quanto segue:

‘’ per le attività di gestione ordinaria viene stabilito un compenso a base di gara soggetto a ribasso di € 5,70 per ogni verbale (Codice della strada e illeciti amministrativi diversi dal codice della strada) comunque inserito e/o acquisito e lavorato, per un totale annuo di € 256.500,00 (IVA esclusa), per un valore totale di € 513.000,00(esclusa IVA) per tutta la durata dell’appalto, al netto dei costi per la sicurezza. Il valore è stato determinato prevedendo, in via presuntiva, la gestione di
n. 45.000 atti (verbali)..omissis… per le attività di riscossione coattiva, viene stabilito un aggio del 14% (IVA esclusa), soggetto a ribasso, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, per un valore a base di gara annuo stimato in € 108.100,00. Il valore totale della concessione risulta pertanto stimato in € 216.200,00’’

Con il quesito n.3 – ID 149521198 veniva anche chiesto ’’.. omissis…si chiede inoltre se sia possibile applicare spese al trasgressore per i costi di procedura’’.

DOMANDA

Tenendo in considerazione i corrispettivi sopra esposti che riguardano in modo unitario sia le attività inerenti al ciclo sanzionatorio - Italia che estero nonché la parte del quesito sopra riportato, riguardante il ristoro delle spese al quale non è stata fornita specifica risposta, sennò per la prima parte che riguardava il solo corrispettivo del recupero stragiudiziale estero, si evidenzia che:

- le procedure inerenti alla notifica ed il recupero crediti estero prevedono solitamente nella lex specialis di gara la possibilità di addebitare al sanzionato le spese di accertamento e della procedura (ai sensi dell’art. 201 c.4 del CDS), in quanto a differenza dell’attività di lavorazione del ciclo sanzionatorio - Italia, per l’estero sono previste ulteriori fasi di lavorazione, motivo per cui si chiede al sanzionato il corrispondente alle spese - a titolo esemplificativo - di accertamento, di visura, di
traduzione, di stampa e postali ed al livello di recupero crediti stragiudiziale oltre ad esse si richiedono i costi per le attività del recupero crediti internazionale ossia dei corrispondenti che possono essere Studi Legali o Agenzie di Recupero Crediti od altre spese che non potranno comunque superare l' importo della sanzione portata a recupero.

Visto quanto illustrato si chiede a codesta stazione appaltante di integrare la previsione della lex specialis per quanto concerne l’addebito delle spese di lavorazione del ciclo sanzionatorio estero.

3) Ibidem, nell’art. 4 – Valutazione dei servizi e delle prestazioni, si legge nel primo alinea che ‘’il numero totale annuo presunto verbali lavorati: n. 45.000’’.

DOMANDA

In merito al numero dei verbali stimati annui, si chiede la stima della percentuale annua dei verbali esteri che passerà alla fase di recupero crediti.

4) Con riferimento all’art. 3.2.1 del Disciplinare, elemento di valutazione n.6 “Certificazioni aggiuntive” si chiede di confermare che, in caso di RTI, sia sufficiente il possesso delle certificazioni richieste da parte della Mandataria per ottenere il massimo del punteggio previsto.

5) Con riferimento all’art. 3.2.1 del Disciplinare, elemento di valutazione n. 5 “Demo del programma” è richiesto il caricamento in piattaforma di un video esplicativo della soluzione. Considerando che è consentito il caricamento di documenti con dimensioni inferiori ai 100 Mbyte, si chiede di confermare che in caso di superamento di tale limite, sia possibile caricare in piattaforma un documento riportante link e indicazioni per il download del video.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9).

2) Il quesito è all’attenzione degli Uffici: con successiva nota verrà dato pronto riscontro.

3) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9 specificandosi che alla fase di recupero crediti, la media annua è di circa il 30%.

4) Si conferma.

5) Preso atto della necessità di caricare in upload documentazione la cui dimensione complessiva (per tutti i campi afferenti l’offerta da presentare) dovesse risultare superiore a 100MG, si informano i concorrenti che è in corso di definizione con la piattaforma Sintel un calendario per la presentazione dei documenti al fine di consentire agli operatori il superamento del suddetto limite.

Con separato avviso verranno rese note i giorni e gli orari entro i quali sarà possibile accedere a tale funzionalità.

Quesito n. 11 – ID 149983959

1. Con riguardo alle caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevazione si fa presente alla SA che molti sistemi di rilevazione sono approvati od omologati per la riprese bi direzione con oscuramento automatico dei veicoli ripresi anteriormente.

Al fine di soddisfare le richieste di ripresa bidirezionale solo posteriore, si prevede il posizionamento, sulla medesima postazione, di una seconda unità di ripresa.

Tale soluzione, non diversa da altre presenti sul mercato di riferimento, soddisfa pienamente le esigenze operative palesate dalla SA committente negli atti di gara, ciò anche con riguardo al principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. 50/2016.

Infatti, ad oggi, per quanto risulta alla scrivente, non si riscontra sul mercato la presenza di sistemi che - con una unica unità di ripresa - siano in grado di rilevare contemporaneamente due corsie opposte solo posteriormente. A meno che non si tratti di una unità di ripresa “rotante”.

Per quanto sopra esposto, in considerazione che in fase di sopralluogo -come confermato dalla SA con FAQ 3 punto 3- è emerso che tutti i siti previsti per l’installazione consentono, allo stato, una rilevazione esclusivamente monodirezionale, si chiede di confermare che le ulteriori unità di rilevazione potranno essere posizionate solo qualora sia effettivamente possibile effettuare la rilevazione bidirezionale.

2. Art. 7.3 del Disciplinare

Si chiede di chiarire in che misura debbano essere posseduti i requisiti in caso di RTI.

Nel caso di specie si chiede se:

-in caso di RTI verticale la mandante che esegue la prestazione secondaria (con riferimento particolare al Servizio di Riscossione Coattiva) possa dimostrare essa il Requisito di Iscrizione all’Albo dei Concessionari della Riscossione e il Requisito Tecnico Economico relativo anch’esso alla sola parte di Riscossione.

-in caso di RTI misto valga quanto stabilito in caso di RTI verticale.

3. Si chiede di conoscere l’attuale software in dotazione presso l’ente per l’elaborazione degli atti.

4. In merito alla gestione del Contenzioso si chiede di confermare che l’aggiudicatario si occuperà solo della predisposizione delle controdeduzioni mentre l’assistenza in udienza sarà svolta dall’ente mediante propri studi legali.

Si chiede anche di chiarire cosa si intende, nell’ambito della gestione del contenzioso, per assistenza contro tutti i ricorsi o contenziosi promossi anche da soggetti o enti diversi da quelli sanzionati.

5. Si chiede di confermare che i corrispettivi per la componente dell’appalto relativa ai servizi (Gestione Sanzioni CDS e Riscossione) sono “a misura” delle lavorazioni che saranno effettivamente eseguite.

In conseguenza dei chiarimenti che si andranno a formulare si inviata la SA ad applicare le misure previste dall’art. 79, comma 3 lett. B), D.lgs. 50/2016, disponendo la pubblicazione di apposita nota di rettifica e prorogando i termini di ricezione delle offerte.

Risposta

1) Si conferma quanto indicato al Quesito n. 3, punto 3) e pertanto tutte le postazioni sono da intendersi come monodirezionali

2) Si conferma.

3) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 8).

4) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 8, punto 2). Con riguardo al secondo aspetto si precisa che trattasi di clausola omnicomprensiva posta a tutela della SA che nel precedente appalto non è mai stata attivata in quanto le attività legate al contenzioso si risolvono sostanzialmente in ricorsi proposti al Prefetto o al Giudice di Pace.

5) Si conferma come peraltro chiaramente indicato nel capitolato speciale d’appalto – lotto n. 1 – art. 6.

Quesito n. 12 – ID 149991370

Buongiorno, con la presente si pongono i seguenti quesiti:

1) Con riferimento alla pag. 17 del capitolato "GESTIONE DEL CONTENZIOSO" si chiede di avere una stima delle controdeduzioni / memorie difensive che l'Ente ipotizza dovranno essere gestite su base annuale.

2)Circa la richiesta di polizza assicurativa espressa nell'art. 28 del Capitolato speciale, si chiede se trattasi di refuso il punto a) e il punto c) sub b).

3) Se non si tratta di refuso:

- in merito al punto a), si chiede di specificare in modo esauriente il significato delle seguenti parole "infortuni che potessero colpire utenti del servizio e gli operatori" ed in particolare di chiarire chi sono gli utenti e gli operatori indicati in detto paragrafo e quali sono le fattispecie che possono dipendere da colpa dell'appaltatore

- in merito al punto c) sub b), si chiede di specificare cosa si intende per "danni subiti e/o arrecati a terzi dal beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale" ed in particolare di indicare chi sono i "beneficiari del capitolato". Il punto c) ha contenuto precisamente opposto a quello del punto b). E' un refuso?

Si precisa che i nostri dubbi sono fondati dal fatto che generalmente la polizza RCT non prevede la copertura di danni arrecati da soggetti diversi dai dipendenti della società assicurata e quindi danni arrecati senza colpa della società assicurata.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 10).

2-3) Si precisa che NON trattasi di refuso. Per quanto concerne la definizione di “utente” deve intendersi il cittadino mentre per “operatore” l’addetto dell’aggiudicatario.

Si precisa altresì che la RCT richiesta all’aggiudicatario deve comprendere la copertura a favore dei dipendenti nonché di tutti colori i quali hanno un rapporto di lavoro con l’affidatario.

FAQ NOTA INTEGRATIVA

Con riferimento al quesito n. 3, punto 5) e quesito n. 10, punto 2) si conferma la possibilità di applicare spese al trasgressore per i costi di procedura, il cui ammontare non potrà comunque superare l' importo della sanzione portata a recupero.

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