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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 1

1) la documentazione relativa al progetto a base di gara: nel file “01- elenco documenti” sono riportati documenti non presenti nella cartella messa a disposizione. In particolare, si richiede di mettere a disposizione tutti gli allegati identificati con 1.IP.ALL e 1.IP.EG
2) Con riferimento all'art. 16 del disciplinare (a pag. 49) è riportato:
“Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi qualitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.”
Nella tabella sottostante non sono però riportate colonne con l’indicazione di criteri D e/o Q.
Si richiede, pertanto, l’integrazione della tabella in tal senso.

Risposta

- la documentazione di cui al punto a) della Vostra richiesta è stata caricata del cloud relativo alla documentazione tecnica nella cartella ZIP denominata "allegati”
- in merito alla vostra richiesta di cui al punto b) si allega nella documentazione di gara su piattaforma Sintel la tabella dei criteri con l'indicazione della ripologia dettagliata nel paragrafo 16.1 di cui al disciplinare di gara.

Domanda 2

Con riferimento alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 6.2.3 lett. a) del Disciplinare, si richiede di indicare l'importo stimato dei lavori in quanto non risulta essere specificato nella tabella 2 del paragrafo 3.

Risposta

Con ogni evidenza si tratta di un refuso in quanto l’importo stimato diei lavori risulta specificato nella tabella 1 e non nella tabella 2 come si evince chiaramente dalla circostanza che nella tabella 2 sono indicati gli ID delle opere.

Domanda 3

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti relativi al paragrafo 6.1.2 “Requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali”:
1) si chiede di confermare che il requisito di cui alla lettera d) faccia riferimento a un servizio affine tra quelli indicati per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c);
2) considerato che il servizio oggetto della concessione rientra nella categoria SOA OG10 – Illuminazione pubblica, si chiede conferma che tra i servizi analoghi possano essere ricompresi quelli afferenti alla pubblica illuminazione;
3) si chiede inoltre conferma che, per la parte relativa alla progettazione, il requisito richiesto e sufficiente sia il possesso della categoria IA.03 alternativamente a quanto indicato alla lettera e) di pag. 20/67.
4) con riferimento alla presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 per le imprese che occupano più di 50 dipendenti, si chiede conferma che sia possibile, in sede di gara, caricare un’autocertificazione con la quale l’impresa dichiara che provvederà alla trasmissione del suddetto rapporto entro i termini di legge (attualmente fissati al 30/04/2026). Il presente quesito è posto, in quanto la nostra società è stata costituita recentemente e, pertanto, non era tenuta alla presentazione del prospetto relativo al biennio precedente (2022–2023).

Risposta

1) si conferma
2) si conferma
3) si conferma
4) si conferma stante anche la vostra costituzione recente

Domanda 4

1. Si chiede di confermare che sia un refuso quanto indicato al paragrafo 6.1.2, lett. e), del Disciplinare di gara, riportante “attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10 – Classifica IV, OG1 – Classifica II, OG9 - Classifica I, OS28 - Classifica I e OS30 - Classifica 1 o superiore, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al comma 4 dell’art. 100 Dlgs n. 36/2023” e che, pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura di gara sia richiesto il possesso dell’attestazione SOA per le sole categorie OG10, cl. 4, e OS19, cl. III, come riportato nella Tabella n. 1 di pag. 12 del citato Disciplinare.
2. Si chiede di confermare che i requisiti di cui al paragrafo 6.1.2, lett. c), d), e) e g) del Disciplinare di gara, possano essere posseduti esclusivamente da un solo componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia essa impresa mandataria o impresa mandante. In caso affermativo, si chiede di confermare che possa esercitare il ruolo di mandataria anche l’impresa non in possesso di tali requisiti.
3. Si chiede di confermare che i requisiti di cui al paragrafo 6.1.2 del Disciplinare di gara possano essere oggetto di avvalimento, anche tra i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia in favore della mandataria che in favore della mandante.
4.Si chiede di confermare che l’Esperto in Gestione Energetica (EGE) di cui al paragrafo 6.1.2, lett. f), del Disciplinare di gara, possa essere un’unica figura per conto di tutto il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
5. Si chiede di confermare che la struttura operativa di progettazione mista (progettazione impiantistica interna, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione di cantiere esterni) rientri nella casistica di cui al paragrafo 6.2, lett. a), del Disciplinare di gara.
6. Si chiede di confermare che in caso di possesso di Attestazione SOA per progettazione ed esecuzione dei lavori di cui alla sola categoria SOA OG10, non sia necessario ricorrere all’avvalimento per la progettazione in categoria SOA OS19, analogamente a quanto previsto per l’esecuzione dei lavori.
7. In relazione al paragrafo 6.2.2., sezione “Requisiti del gruppo di lavoro”, si chiede diconfermare che il riferimento alle 3 unità sia riferito alle professionalità minime richiesta (progettazione impiantistica, coordinamento della sicurezza e direzione di cantiere) e non tre figure professionali inerenti la progettazione impiantistica (Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, Responsabile della progettazione per la Categoria IA.03 Responsabile della progettazione per la Categoria IA.03, Progettista illuminotecnico) e, quindi, che questi ultimi tre ruoli di progettazione possano essere ricoperti da un unico professionista.
8. In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica 2.3:
- in merito al punto A, si chiede di chiarire se vi sia un elenco di zonepreferibili per l’Amministrazione (es. nuovi Lotti realizzati o in procinto di realizzazione) e, in caso affermativo, di darne evidenza. Nel caso in cui gli estendimenti siano a discrezione dell’operatore economico, si chiede di meglio precisare i parametri di valutazione (es. valutazione incentrata su effettiva e relativo approfondimento dell’analisi dello stato di illuminazione, punti luce coinvolti, numero e tipologia di zona valutata, …);
- in merito al punto B, posto che l’adeguato potenziamento dell’impianto è dovuto in adempimento delle normative di settore, si chiede di meglio chiarirne i criteri di valutazione.
9. In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica 4.1, si chiede di confermare che nella valutazione dell’offerta non incida la variazione di marca e modello dei prodotti rispetto a quanto indicato nel progetto a base di gara, nel caso in cui venga garantito il miglioramento delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, mantenendo un adeguato livello di estetica. 

Risposta

1.Si conferma che il riferimento alle categorie OG9, OS30 e OS28 contenuto alla lettera e) del punto 6.1.2 è un mero refuso, e che le categorie interessate dal contratto, e quindi rilevanti ai fini del punto 6.1.2 del bando sono solo quelle indicate nella tabella 1 di pagina 12 (OG 10, CL. IV e OS 19 CL. III)
2. Come indicato a pag. 21 del disciplinare di gara e come indicato all'art 33 dell'allegato II.12 del d.lgs 36/2023 i requisiti a, b, c, e d possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, il requisito di cui alla lettera e), ossia il possesso delle attestazioni SOA richieste dalla tabella 1 di pagina 12 (OG 10, CL. IV e OS 19 CL. III) deve essere posseduto da chi esegue i lavori. Ciascun componente del raggruppamento deve avere una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alla lettera a) e b), e questo vale anche per l’impresa mandataria.
3. L’istituto dell’Avvalimento è sempre ammesso secondo quanto previsto dall’art. 104 del codice.
4. Si conferma.
5. Gli O.E. rientrano nella casistica di cui all’art. 6.2 lett. a se posseggono un’attestazione SOA di Costruzione e progettazione che li abilita ad eseguire prestazioni per le quali è richiesto il possesso dei requisiti speciali dei progettisti di cui al punto 6.2.3.
6. Si conferma.
7. Si conferma che il riferimento alle 3 unità riguarda le professionalità minime richieste (progettazione impiantistica, coordinamento sicurezza, direzione cantiere). I tre ruoli di progettazione impiantistica possono essere ricoperti da un unico professionista qualificato, purché soddisfi tutti i requisiti di idoneità professionale e speciale richiesti”.
8. Criterio 2.3: Punto a) L’Amministrazione non ha individuato preventivamente specifiche zone preferenziali attualmente prive di impianto di illuminazione pubblica. L’individuazione delle aree da servire con nuovi punti luce è pertanto rimessa alla valutazione progettuale dell’operatore economico. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle proposte sulla base di quanto previsto dal criterio 2.3 del disciplinare, esprimendo un giudizio complessivo sulla qualità della soluzione proposta, tenuto conto della coerenza dell’intervento con le finalità del criterio, della completezza dell’analisi dello stato di fatto e delle caratteristiche tecnico-funzionali dell’intervento proposto.
Punto b) Le proposte saranno valutate in relazione al potenziamento dell'impianto rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente, anche in questo caso, in esito ad un giudizio complessivo sulla qualità e sull’efficacia della soluzione proposta, tenuto conto della coerenza dell’intervento con le finalità del criterio, della completezza dell’analisi dello stato di fatto e delle caratteristiche tecnico-funzionali dell’intervento proposto
9. Criterio 4.1: La Commissione terrà conto delle caratteristiche tecniche, costruttive e prestazionali degli apparecchi di illuminazione proposti, nonché dei relativi aspetti estetici, sulla base della documentazione tecnica e delle certificazioni prodotte. Eventuali differenze di marca o modello rispetto a quanto indicato nel progetto posto a base di gara non costituiscono di per sé elemento di valutazione.

Domanda 5

Si chiede conferma che l'intestatario della Garanzia Provvisoria debba essere il Comune di Alassio.

Risposta

Si conferma.

Domanda 6

Con riferimento al modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello C) e citato a pag. 44 del disciplinare, con cui l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 6 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele, si chiede gentilmente di mettere a disposizione tale allegato che non risulta presente tra i documenti di gara.

Risposta

Abbiamo allegato il modello C nella documentazione di gara su Piattaforma Sintel.

Domanda 7

Con riferimento al requisito speciale di cui al punto 6.1.2 lett. e) del Disciplinare, si chiede conferma che il possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OG9, OS28 e OS30 debba considerarsi un mero refuso considerato che, nella Tabella 1 di cui al punto 3 del Disciplinare, le lavorazioni ricadono nelle categorie SOA OG 10 cl. IV (prevalente) e OS19 cl. III (scorporabile).

Risposta

Si conferma che il riferimento alle categorie OG9, OS30 e OS28 contenuto alla lettera e) del punto 6.1.2 è un mero refuso, e che le categorie interessate dal contratto, e quindi rilevanti ai fini del punto 6.1.2 del bando sono solo quelle indicate nella tabella 1 di pagina 12 (OG 10, CL. IV e OS 19 CL. III).

Domanda 8

6.2.3 lett. a) del disciplinare di gara, premesso che la classe e categoria IA.04 e la classe e categoria IA.03 hanno la stessa destinazione funzionale secondo il D.M. 17/06/2016, nonché identica classe e categoria secondo la Legge 143/49; si chiede conferma che per la partecipazione alla procedura possano essere presentati certificati di servizi di progettazione relativi alla classe e categoria IA.04 (ex III/C) che ha grado di complessità pari a 1,30, superiore a quella prevista per la classe e categoria IA.03 (ex III/C) pari a 1,15.

Risposta

Si conferma.

Domanda 9

1. Con riferimento all’art. 9 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “n caso di subappalto necessario (o qualificante) il concorrente deve indicare nell’offerta le generalità del subappaltatore””, si chiede di confermare che si tratti di un refuso, in quanto, così come confermato dal Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria del 2 novembre 2015, n. 9, l’impresa che usufruisce del subappalto qualificante non è obbligata ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta in quanto il subappalto trova la sua naturale sede nell’esecuzione del contratto, sia esso facoltativo o necessario, e l’unico obbligo rimane quello di dichiarare di voler subappaltare quelle specifiche lavorazioni.

2. Con riferimento all’indicazione della struttura operativa minima del gruppo di progettazione a pag. 24 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il direttore di cantiere debba essere indicato successivamente in fase di esecuzione.

3. Con riferimento all’indicazione della struttura operativa minima del gruppo di progettazione a pag. 24 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che laddove uno dei componenti della struttura operativa minima rivesta più qualifiche per lo svolgimento delle attività richieste, ossia, ad esempio, nel caso in cui il Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche rivesta anche la figura di Responsabile della progettazione, il numero minimo di figure professionali possa essere inferiori alle 3 unità stimate, così come indicato a pag. 25, sez. “Requisiti del gruppo di lavoro”.

4. Con riferimento all’art. 6.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEL PROGETTISTA, ove si chiede, alla lettera b), di possedere un “Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione delle opere da realizzare”, si chiede di confermare che, laddove il progettista sia interno all’organizzazione, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’operatore economico, possa essere presentata una dichiarazione di vigenza, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, che attesti la copertura della responsabilità civile intestata all’operatore economico e comprendente la copertura professionale del proprio personale dipendente.

5. In relazione all’art. 10.1 “GARANZIA PROVVISORIA EX ARTT. 193, COMMA 10, E 106 DEL CODICE” del disciplinare di gara, si chiede di confermare che “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo” del comma 8 dell’art. 106, D.lgs. 36/2023, “quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente”.

6. Con riferimento all’art. 9 SOPRALLUOGO, ove si specifica che lo stesso non è dovuto da parte dagli operatori che hanno presentato proposte concorrenti, non selezionati come promotori, si chiede di confermare che il sopralluogo non è dovuto anche nel caso in cui l’operatore economico non nominato promotore partecipi in questa fase nella forma di costituendo RTI con operatori economici che non hanno partecipato alla prima fase di selezione della proposta.

7. Si chiede di confermare che l’indicazione riportata a pag. 42 del disciplinare, secondo cui occorre presentare una relazione tecnica per ciascun criterio, costituisca un refuso.Si richiede altresì conferma che quanto previsto a pag. 43 sia corretto, ossia che l’offerta tecnica debba essere costituita da un’unica relazione tecnica, articolata in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione, per un massimo di 50 pagine, esclusi copertina e indice.

8. Si chiede di confermare che il riferimento alla “tabella di cui all’art. 18” contenuto a pag. 43 sia un refuso, in quanto l’art. 18 disciplina lo svolgimento delle operazioni di gara.Si richiede pertanto conferma che il riferimento corretto sia invece l’art. 16, e in particolare i punti da 1 a 12.1, nei quali sono effettivamente elencati i criteri e sub criteri oggetto di valutazione.

9. Con riferimento al “Piano di manutenzione”, si chiede di confermare che costituisca un refuso l’indicazione, al punto 2.1, del Livello di Servizio 3, e che invece il servizio vada espletato secondo le attività e periodicità esposte nelle tabelle di pag. 4 e 5 del medesimo documento, coerenti con la scheda 8 del DM CAM 2018.

10. Premesso che il criterio A2.1 (Sostituzione corpi illuminanti) prevede l’indicazione del numero di “corpi illuminanti sostituiti integralmente”, attività che comprende rimozione, smaltimento, fornitura e posa dei nuovi apparecchi e relativi cablaggi, si chiede di chiarire se la dicitura “sostituiti integralmente” includa anche gli interventi di retrofit dei corpi illuminanti esistenti, lavorazione che nel progetto a base di gara è quantificata in n. 1.364 retrofit.

11. Premesso che il criterio A2.3 (Potenziamento illuminazione esistente) indica che saranno valutati interventi riguardanti: a) realizzazione di nuovi impianti in strade/zone attualmente prive di illuminazione; b) potenziamento dell’illuminazione esistente in aree insufficientemente illuminate.

Premesso anche che il Disciplinare richiede la descrizione tecnica degli interventi, con relative lavorazioni e caratteristiche, specificando che, per nuove linee, si intendono scavo, posa cavidotti, plinti, pali, corpi illuminanti e ripristini.

Si chiede di chiarire se ai fini del conteggio siano ammissibili esclusivamente gli ampliamenti eseguiti con linea interrata oppure se possano essere considerati anche ampliamenti realizzati con diverse tipologie di linee (es. linea aerea o a parete).

12. Con riferimento al criterio B1.1 (Miglioramento qualità dei corpi illuminanti), che prevede espressamente la produzione di schede tecniche, documentazione del fabbricante e certificati di prova a corredo dell'offerta tecnica, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se tali documenti possano essere presentati come allegati separati e distinti rispetto alla Relazione tecnica, e pertanto non computati nel limite massimo di 50 facciate previsto per quest'ultima.

13. Si chiede di confermare che il concessionario sia tenuto alla sola fornitura di n. 2 ciclostazioni con nr. 6 bici elettriche e nr. 6 punti di ricarica (vedi Relazione illustrativa della Proposta - 4.2.2 Interventi Servizi a Valore Aggiunto) dotate delle caratteristiche di cui al documento 1.IP.1-Relazione Generale, non essendo prevista, dall' art 2.1.3 "Servizi a Valore Aggiunto oggetto della Concessione" dell'elaborato "Gestione dei servizi", la gestione o la fornitura di energia per tale infrastruttura e in ragione del fatto che anche i ricavi extra canone sono definiti all'art. 6. “ricavi della concessione” del “documento di sintesi del PEF asseverato” come "... ricavi extra-canone derivanti dalla gestione del servizio di ricariche di veicoli elettrici." Si chiede altresì di indicare quali saranno gli adempimenti e i documenti relativi alla presa in carico dell'infrastruttura da parte del gestore designato dal Comune di Alassio. Alternativamente, si chiede di fornire ulteriore documentazione relativa a tale servizio e il dettaglio specifico dei relativi ricavi e costi previsti, attualmente non desumibili dal “documento di sintesi del PEF asseverato”.

14. Si chiede di confermare che, coerentemente con quanto all'art 15. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE del documento "Gestione dei servizi", il Concessionario non sarà tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale relativamente agli impianti di ricarica per veicoli elettrici per le attività di costruzione e per le attività di gestione durante l'intera durata della concessione, e che le aree designate saranno a disposizione del concessionario senza indugi o gravami rispetto all'avvio dei lavori previsto nel cronoprogramma offerto.

15. Stante l'evidente disomogeneità dei ricavi extra-canone derivanti dalla gestione del servizio di ricariche di veicoli elettrici rappresentati all'art 6. "RICAVI DELLA CONCESSIONE" pag 5 del documento "SINTESI DEL PEF ASSEVERATO" si chiede di fornire specifici dettagli ed assunzioni alla base di tali importi sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare attenzione alla discontinuità rappresentata all'11° anno dove si vedono i ricavi calare del 27% circa (da 82.088 € a 59.770 €), per poi crescere l'anno successivo del 53% circa (da 59.770 € a 91.433 €). Si chiede altresì di confermare che i ricavi ed i costi relativi all'attività in oggetto siano stimati al netto dell'inflazione coerentemente con le altre grandezze del PEF.

16. Si richiede altresì, al fine di valutare correttamente l'economicità della gestione del servizio di ricariche di veicoli elettrici, di fornire oltre al dettaglio dei ricavi anche il corrispondente dettaglio dei costi gestionali ed energetici e relative quantità corrispondenti e degli investimenti, se complessivamente diversi da quanto a quadro economico, e relativi ammortamenti, o di voler comunque confermare la disponibilità a corrispondere al concessionario l'eventuale valore residuo.

17. Si chiede di confermare che nel documento "2.1 Gestione dei servizi", l’indicazione della quota QIN per il periodo a regime (anni 3-15) pari ad 227.877,23 € costituisca un refuso e che i concorrenti debbano far riferimento a quanto indicato nel "Documento di sintesi del PEF asseverato", dove la stessa quota QIN è indicata come 227.782,10 €.

Analogamente per la quota QMS Quota manutenzioni e servizi ed altre, si chiede di confermare che si debba far riferimento agli importi di cui al "Documento di sintesi del PEF asseverato".

18. Si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla bozza di convenzione e matrice dei rischi da allegare all’offerta.

In particolare, si domanda quanto segue:

a) Si chiede di confermare sia consentito utilizzare una propria bozza di convenzione e matrice dei rischi, in coerenza con quanto previsto dalla lex specialis di Gara;

b) In caso di esito negativo, nel caso in cui si debba adottare la bozza del Promotore, si chiede di confermare la possibilità di apportare modifiche non sostanziali, quali allineamenti formali, correzioni di refusi o adeguamenti necessari a garantire coerenza con la proposta tecnico-economica del concorrente.

19. Il parere del MIT n. 3568 del 23 giugno 2025 citato nel Disciplinare di gara chiarisce: “In termini generali si ritiene che la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 debba contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.”. La sintesi del PEF asseverato presente nei documenti a base di gara non contiene il grado di dettaglio definito nel sopracitato parere, in quanto sono assenti alcune voci di costo; Pertanto, si richiede di mettere a disposizione dei concorrenti il PEF asseverato.

20. Si richiede alla S.A. se è possibile modificare le singole quote di suddivisione del canone rispetto a quelle proposte nel “Disciplinare” e nel documento “Sintesi del PEF asseverato”.

Risposta

1. Si conferma.

2. Si conferma.

3. Si veda risposta al quesito n. 4 punto 7 pubblicato nelle faq sul sito della Provincia di Savona.

4. Si conferma.

5. Si conferma.

6. Premesso che l’articolo di riferimento non è l’art. 9 ma l’11, si conferma purché venga dichiarato dall’operatore economico costituendo RTI di aver preso visione dei luoghi e di ben conoscere lo stato dei luoghi.

7. In relazione a quanto riportato a pagina 42 del disciplinare (“Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d’esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l’offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18”), si precisa che il suddetto passaggio deve essere interpretato nel senso che il concorrente deve presentare una unica relazione tecnica che illustri l’offerta proposta per ciascun criterio di valutazione. Coerentemente a quanto sopra, e con riferimento a quanto indicato a pagina 43 del disciplinare, si conferma che l’offerta tecnica deve essere costituita da un’unica relazione tecnica, articolata in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione, per un massimo di 50 pagine, esclusi copertina e indice. Con riferimento alle modalità di caricamento della relazione sulla piattaforma Sintel, si precisa che il sistema prevede spazi dedicati ad ogni singolo criterio di valutazione e che è possibile sia caricare, in ciascuno spazio dedicato ai singoli criteri, la medesima relazione tecnica completa, e sia caricare nei singoli spazi relativi ai differenti criteri di valutazione le distinte parti della relazione in cui vengono trattati i singoli specifici criteri. Resta fermo che, in entrambi i casi, il limite massimo complessivo della relazione tecnica è pari a 50 pagine.

8. Si conferma.

9. L’analisi e l’interpretazione della proposta del promotore è a carico del concorrente, che è chiamato a compiere offerte migliorative che contemplino e disciplinino tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, ivi inclusi quelli considerati carenti nella proposta a base di gara.

10. Gli interventi di retrofit potranno considerarsi parificati alla sostituzione integrale ove previsti in relazione ai corpi illuminanti per i quali la sostituzione integrale non è indicata in ragione della necessità di conservare il corpo illuminante presente in quanto caratterizzato da particolare pregio artistico, architettonico, interesse storico etc. Le ragioni che suggeriscono l’intervento di retrofit al posto della sostituzione integrale devono essere esplicitate nella relazione descrittiva e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

11. Ai fini del conteggio saranno considerati anche gli interventi realizzati con linee aeree o a parete solamente nel caso in cui, fermo restando la verifica di tutti i necessari permessi, sia dimostrata l'impossibilità della realizzazione dell'intervento tramite linea elettrica interrata.

12. Si conferma.

13. L’analisi e l’interpretazione della proposta del promotore è a carico del concorrente, che è chiamato a compiere offerte migliorative che contemplino e disciplinino tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, ivi inclusi quelli considerati carenti nella proposta a base di gara.

14. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del Canone Unico, stante la sua natura tributaria. La gratuità sarà garantita in relazione ad eventuali oneri transitori connessi alle esigenze di installazione di cantiere ed esecuzione dei lavori (in termini v. Cass. Civ. sentenza n° 17719/2009). In linea di massima le aree saranno messe a disposizione senza indugio o gravami, fermo restando la verifica di fattibilità dell’intervento proposto. Si segnala il regolamento CUP approvato dal Comune di Alassio nel 2021 e modificato da ultimo ne 2024 ed in particolare l’art. 51, comma 9: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.” e l’Art. 55 – Esenzioni: “Sono esenti dal canone: (…) j) le occupazioni ad uso cantiere effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche, con esclusione delle aree non interessate da lavori;”.

15. L’analisi e l’interpretazione della proposta del promotore è a carico del concorrente, che è chiamato a compiere offerte migliorative che contemplino e disciplinino tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, ivi inclusi quelli considerati carenti nella proposta a base di gara.

16. L’analisi e l’interpretazione della proposta del promotore è a carico del concorrente, che è chiamato a compiere offerte migliorative che contemplino e disciplinino tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, ivi inclusi quelli considerati carenti nella proposta a base di gara.

17. Si conferma che il dato contenuto nel “Documento di sintesi del PEF asseverato” coincide con quello indicato nel “PEF Asseverato” agli atti della stazione appaltante.

18. a) Si conferma: ciascun concorrente dovrà presentare la propria bozza di convenzione che riflette le caratteristiche dell’offerta presentata;

b) Si conferma.

19. Si ritiene che il grado di dettaglio della sintesi del PEF sia sufficiente per formulare la proposta.

20. Si conferma, in funzione dell’offerta formulata.

Domanda 10 

Si chiede conferma che il codice univoco CNEL del CCNL Metalmeccanico Industria cui il disciplinare fa riferimento sia il codice C011.

Risposta

Si conferma che il codice per il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti è il C011–mentre il codice del SOTTOSETTORE è C01.

Domanda 11

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede di confermare che la relazione tecnico-illustrativa richiesta a pagina 43 del Disciplinare di Gara, ammetta anche l'utilizzo di facciate A3, considerando che n°1 facciata A3 equivale a n°2 facciate A4
2) Si chiede una tabella di dettaglio che illustri l'elenco di tutti i punti luce del Comune e il relativo quadro afferente.

Risposta

1) Si conferma.

2) Il dato deve essere acquisito dal concorrente mediante sopralluogo..

Domanda 12

Con la presente si porgono le seguenti richieste di chiarimento:

1. Con riferimento al cap. 2 “riepilogo lavori” del documento denominato “Computo estimativo di massima”, si chiede di precisare quali attività tra quelle ivi indicate siano da ricomprendere all’interno della categoria SOA OG10 e quali all’interno della OS19, con dettaglio dei singoli prezzi per ogni attività, tale per cui il totale sia riconducibile agli importi indicati nella tabella n.1 a pag. 12 del disciplinare di gara, rispettivamente per la OG10 e per la OS19.

2. Nel disciplinare a base di gara è indicato che il futuro concessionario dovrà corrispondere al Comune “Euro 188.700,00 che saranno utilizzati dal Comune per la copertura finanziaria degli incentivi per le funzioni tecniche”. È anche indicato che il futuro concessionario dovrà corrispondere al Comune “Euro 60.000,00 che saranno utilizzati dal Comune per incarichi relativi a verifiche tecniche e collaudi”. È inoltre indicato che “per il solo Collaudo tecnico funzionale degli impianti il Comune di Alassio provvederà a corrispondere direttamente i corrispettivi ai professionisti che saranno individuati con procedure conformi al codice appalti. Resta inteso che le spese professionali per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva sono a carico dell’offerente.”

Mentre nel Quadro Economico di Progetto del PFTE a base di gara sono indicate somme a disposizione del concedente pari a “93.607,53 € per Direzione lavori, CSE, collaudi + 53.490,02€ per Incentivi alle funzioni tecniche.”.

Vista l’incoerenza dei suddetti importi, si chiede cortesemente di confermare che per le suddette somme a disposizione del concedente, a carico del concessionario, valga quanto segue:

- €188.700,00 per incentivi per le funzioni tecniche

- €60.000,00 per incarichi relativi a verifiche tecniche

- €0 per i collaudi, in quanto a carico dell’amministrazione comunale

- €93.607,53 € per Direzione lavori e CSE

- Sono invece da stralciare (e pertanto da azzerare) gli ulteriori 53.490,02€ indicati nel quadro economico del PFTE come destinati ad incentivi alle funzioni tecniche, in quanto già conteggiati nei €188.700,00 di cui al primo punto elenco

- Nessuna altra somma deve essere aggiunta in merito ad incentivi alle funzioni tecniche, struttura di supporto al RUP, verifica e validazione del PFTE e del PE, in quanto già conteggiati nei €188.700,00 di cui al primo punto elenco suddetto e nei €60.000,00 di cui al secondo punto elenco suddetto.

3. Premesso che al criterio C2 della griglia punteggi “Qualità e completezza del piano di manutenzione” sono attribuiti n. 4 punti e che a pag. 56 del Disciplinare è dettagliato che “Per la valutazione dell’offerta sarà considerata la completezza e del piano di gestione, manutenzione e conduzione delle opere e del capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio”, si chiede di specificare se sia possibile allegare alla Relazione Tecnico-Illustrativa dell’Offerta Tecnica, in riferimento e integrazione del paragrafo che illustri il criterio suddetto, una relazione tecnica gestionale completa (che illustri tutto il piano gestionale) in modo da permettere alla commissione di valutarne la sua Completezza e Qualità . Elementi che diversamente non possono essere sintetizzati in alcune delle 50 pagine di cui deve essere costituita la Relazione Tecnico-Illustrativa. Si chiede altresì di confermare che tale relazione allegata non venga conteggiata nel limite delle 50 pagine della relazione di Offerta Tecnica.

Risposta

1) Premesso che per alcuni interventi sono previste lavorazioni specifiche per le quali  la definizione delle categorie SOA in questioni risulta sovrapponibile, con riferimento alla tabella di riepilogo riportata a pag. 4 del citato documento “Computo estimativo di massima” le seguenti voci:

- A-I01 Lavori LED - Sostituzioni Corpi Illuminanti

- A-I03 Lavori Sostegni - Sostituzione Sostegni Funzionali

- A-I03 Lavori Sostegni - Sostituzione Sostegni Decorativi

- A-I04 Lavori QE - Adeguamento Quadri Elettrici

- A-I05 Lavori Linee - Sostituzione linee di alimentazione

- A-I08 Architetturale - Illuminazione Architetturale

- A-RE - Infrastruttura di Ricarica Elettrica

sono da ricomprendere all'interno della categoria OG10;

mentre le restanti voci:

- A-I02-TLC-QE - Telecontrollo da Quadro

- A-I06-TLC-P-P - Telecontrollo punto-punto

- A-I07 SVA - Servizi a Valore Aggiunto

sono da ricomprendere nella categoria OS19.

2) - €188.700,00 per incentivi per le funzioni tecniche [si conferma; vedasi quanto infra precisato]

- €60.000,00 per incarichi relativi a verifiche tecniche [si conferma, vedasi quanto infra precisato]

- €0 per i collaudi, in quanto a carico dell’amministrazione comunale [si conferma, vedasi quanto infra precisato]

- €93.607,53 € per Direzione lavori e CSE [gli importi di “Euro 93.607,53 € per Direzione lavori, CSE, collaudi + 53.490,02€ per Incentivi alle funzioni tecniche” sono quelli indicati nella proposta del promotore; al riguardo, la S.A. ha precisato nel disciplinare che al posto di tali importi e per le suddette motivazioni, i concorrenti devono prevedere l’impegno a corrispondere al Comune, al momento della stipula della sottoscrizione della stessa, i seguenti importi per le seguenti causali: “ • Euro 188.700,00 che saranno utilizzati dal Comune per la copertura finanziaria degli incentivi per le funzioni tecniche; • Euro 60.000,00 che saranno utilizzati dal Comune per incarichi relativi a verifiche tecniche e collaudi; • Euro 33.300,00 per la copertura finanziaria a favore della Provincia per l’attività di SUA; • Euro 3.680,00 per spese relative al funzionamento SUA e contributo ANAC; • Euro 90.000,00 che saranno utilizzate dal Comune per la copertura finanziaria di advisoring”.

- Sono invece da stralciare (e pertanto da azzerare) gli ulteriori 53.490,02€ indicati nel quadro economico del PFTE come destinati ad incentivi alle funzioni tecniche, in quanto già conteggiati nei €188.700,00 di cui al primo punto elenco [si conferma; vedasi quanto sopra precisato]
- Nessuna altra somma deve essere aggiunta in merito ad incentivi alle funzioni tecniche, struttura di supporto al RUP, verifica e validazione del PFTE e del PE, in quanto già conteggiati nei €188.700,00 di cui al primo punto elenco suddetto e nei €60.000,00 di cui al secondo punto elenco suddetto. [si conferma; vedasi quanto sopra precisato]

3) Si rimanda a quanto chiaramente indicato a pagina 43 del disciplinare secondo cui la Relazione tecnico-illustrativa deve essere “obbligatoriamente contenuta in n. massimo di 50 (cinquanta) facciate in formato A4, carattere corpo testo 10) (con la precisazione che eventuali parti in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche), che descriva i seguenti elementi, indicati quali criteri di valutazione nella tabella di cui all’art. 18 e, segnatamente, 1. PROPOSTE MIGLIORATIVE AL PROGETTO; 2. RISPARMIO ENERGETICO; 3.ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA; 4. CONVENZIONE; 5. ASPETTI SOCIALI. Qualora i concorrenti presentino le Relazioni di cui sopra con copertina ed indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le relazioni di cui sopra con numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito come sopra determinato, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione”.

DOMANDA 13

Con riferimento alle garanzie definitive disciplinate agli artt. 10.2 e 10.3 del disciplinare, considerato anche quanto riportato all’art. 20 della bozza di convenzione posta a base gara, e agli artt. 117 e 193 D.lgs. 36/2023, si chiede cortese conferma che le garanzie definitive siano in totale 2 e precisamente:

- una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento, pari al 10% dell’importo dell’investimento;

- una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio.

Conseguentemente, si chiede conferma che la previsione dell’ulteriore “Garanzia di gestione, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione, pari al 10 % del Valore della Concessione” riportata all’art. 10.2 del disciplinare sia un refuso.

RISPOSTA

Si conferma che la dicitura riportata nel bando a pag. 33 del disciplinare (“- garanzia di gestione, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione, pari al 10 % del Valore della Concessione. La Garanzia avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestiva-mente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del Contratto”) costituisce un mero refuso.

Le garanzie richieste sono unicamente:

la garanzia provvisoria in sede di offerta (punto 10.1 del disciplinare);

la garanzia d’esecuzione, pari al 10% dell’importo degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento, a garanzia della loro corretta esecuzione (punto 10.2 primo trattino del disciplinare);

la garanzia sulle penali, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione (mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nella Bozza di Convenzione allegata al PFTE, posto a base di gara e al mancato raggiungimento del Livello obiettivo delle prestazioni energetiche), da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. Al riguardo di precisa che i richiami all’art. 193 comma 6 devono intendersi riferiti al comma 15 del medesimo articolo.

DOMANDA 14

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) si chiede di confermare che, ai fini della verifica della sostenibilità del Piano Economico-Finanziario (PEF), dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e dell’eventuale valutazione di anomalia dell’offerta, i ricavi extra-canone derivanti dai servizi di e-mobility (installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici) non possano essere considerati ai fini del riequilibrio del PEF, né utilizzati per compensare eventuali ribassi del canone, né addotti a giustificazione di incrementi degli investimenti rispetto a quelli strettamente necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, in quanto qualificabili come ricavi accessori, eventuali e non essenziali.

Si chiede altresì di confermare che i suddetti ricavi, ove indicati, debbano essere valorizzati nel PEF secondo criteri di prudenza, attendibilità e ragionevolezza e, in ogni caso, non possano assumere carattere determinante ai fini della dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, tenuto conto della loro intrinseca aleatorietà e della significativa esposizione a variabili esogene (a titolo esemplificativo e non esaustivo: livelli di domanda, dinamiche tariffarie, tempistiche e condizioni di connessione alla rete, disponibilità e continuità del servizio).

Il presente chiarimento è richiesto al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e comparabilità delle offerte, nonché di consentire una verifica adeguata e uniforme della congruità e dell’affidabilità delle proposte presentate dagli operatori economici.

2) Data la complessità e l’importanza del progetto e la necessità di esporre in modo chiaro e completo la proposta dell’operatore si chiede di poter allegare alla Relazione tecnico-illustrativa almeno 5 tavole illustrative in formato A3 aggiuntive rispetto alle 50 facciate indicate nel disciplinare di gara.

RISPOSTA

La verifica di sostenibilità del PEF costituisce un adempimento autonomo e distinto rispetto alla verifica di anomalia dell'offerta. Fermo restando l’obbligatoria asseverazione del PEF tale verifica non avrà carattere meramente formale, ma verificherà la sostenibilità complessiva dell'offerta e del PEF ad essa allegato, in coerenza con la natura della concessione e con la conseguente diversa distribuzione dei rischi tra Amministrazione e affidataria. Essa riguarderà tutte le assumptions ivi incluse quelle afferenti le voci di ricavo e di costo ivi previste, comprese quelle derivanti da eventuali servizi accessori o complementari, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante in ordine alla loro attendibilità, plausibilità, prudenza, ragionevolezza e coerenza con il contenuto della concessione e con le prestazioni offerte. Eventuali ricavi derivanti da servizi di e-mobility potranno pertanto essere indicati nel PEF dal concorrente, fermo restando che la loro rilevanza ai fini della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta sarà oggetto di specifica valutazione a cura dell’Amministrazione concedente

DOMANDA 15

All’art. 13.3 del documento “2.1 Gestione dei servizi” è riportato quanto segue:

“Il Canone base iniziale (C) sarà oggetto di indicizzazione.

I meccanismi di indicizzazione tengono conto:

• della variazione del prezzo del vettore energetico per quanto riguarda la quota di canone base relativa all’approvvigionamento di energia elettrica;

• della variazione ISTAT (Indice ISTAT FOI_ST), per quanto riguarda le quote di canone base relative alle manutenzioni e servizi e degli oneri della sicurezza.”

Si chiede conferma che le componenti oggetto di variazione ISTAT sono:

• QMS = quota base relativa la manutenzione e i servizi;

• QSVA = quota base relativa ai servizi a valore aggiunto per il cittadino;

• QOS = quota base relativa agli oneri della sicurezza delle manutenzioni e servizi.

RISPOSTA

Si conferma.

DOMANDA 16

Si chiede di confermare che l’operatore in possesso di categoria SOA OG11 possa ritenersi in possesso delle categorie OS28 e OS30 in quanto la categoria OG11 costituisce, per declaratoria normativa (All. II.12, D.Lgs. 36/2023), una qualificazione a carattere sintetico che assorbe ex lege le categorie OS3, OS28 e OS30. Pertanto, l'operatore in possesso di tale certificazione è abilitato all'esecuzione delle relative opere per la medesima classifica posseduta nella categoria OG11, in virtù del principio di continenza delle competenze specialistiche nel coordinamento tecnologico superiore

RISPOSTA

Per quanto sopra si rimanda a quanto indicato all’art. 18 commi 19,20,21 dell’allegato II.12 al D.lgs 36/2023

DOMANDA 17

Con la presente si chiede di confermare che, per le imprese che si qualificano per la sola parte lavori, con indicazione/raggruppamento di un progettista per la progettazione, le categorie richieste siano quelle riportate alle pagine 12-13 del disciplinare di gara, ovvero: OG10 IV e OS19 III.

Si chiede conferma pertanto, che le categorie SOA elencate alla lettera e) di pagina 20/67 costituiscano un refuso, in quanto non compare la categoria OS19, mentre risultano indicate ulteriori categorie (OG1, OG9, OS28 e OS30).

Qualora, invece, le imprese che si qualificano per la sola parte lavori debbano essere in possesso di tutte le categorie indicate a pagina 26/67, si chiede cortesemente di specificarne la relativa incidenza percentuale, con evidenza di quali siano le categorie prevalenti e scorporabili.

RISPOSTA

Si conferma che le categorie di lavorazione richieste sono quelle indicate a pag. 12/13 del disciplinare di gara, ossia OG10IV e OS19III. Si rimanda in ogni caso alla risposta alla domanda n. 7

DOMANDA 18

si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione nella forma di costituendo RTI, sia sufficiente produrre nella busta amministrativa una sola marca da bollo da € 16

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 19

con riferimento al punto 17 "Offerta Tecnica" del Disciplinare ed in particolare al computo metrico non estimativo degli investimenti, si chiede conferma che lo stesso debba includere tutte le lavorazioni offerte, evidenziando, tra l'altro, le migliorie proposte

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 20

Riferimento art.6.2.3 lett.b) del disciplinare di gara.
All’articolo citato è richiesta al progettista una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore all’80% del costo di costruzione delle opere da realizzare.
Con riferimento a quanto sopra, si chiede conferma che trattasi di copertura assicurativa professionale con un massimale per sinistro non inferiore all’80% dell’importo dei lavori, ovvero non inferiore a € 2.272.206,78

RISPOSTA

Si conferma che la polizza deve avere un massimale non inferiore all’80% del costo di costruzione delle opere da realizzare.

DOMANDA 21

Riferimento art.6.2.3 lett.c) del disciplinare di gara.
All’articolo citato viene richiesto quanto segue: “I progettisti dell’impianto di illuminazione pubblica devono avere le qualifiche previste dal Cap.4.3.2.1 del DM 27/09/2017”.
Alla luce di quanto sopra previsto, si chiede di confermare che il progettista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art.4.3.2.1 limitatamente alla parte relativa ai requisiti del progettista di illuminazione pubblica che si riporta di seguito: 
“Il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, deve possedere i seguenti requisiti: 
- essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013; 
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare; 
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che: 
• l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020, 
• l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025, 
• l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.” 

Sul punto, inoltre, si chiede di chiarire il numero complessivo di punti luce da considerare ai fini della dichiarazione sui requisiti di cui sopra.

RISPOSTA

Si conferma.

Si precisa che il numero di punti luce da prendere in considerazione comprende tutti i punti luce inclusi nel progetto illuminotecnico, comprendente cioè gli eventuali corpi illuminanti esistenti che il proponente ritiene di mantenere in funzione senza eseguire interventi di adeguamento. La verifica illuminotecnica, ad ogni fine, è a carico del concorrente.

DOMANDA 22

Riferimento art. 6.2.3 Requisiti di ordine speciale del progettista.
Con riferimento alla comprova del requisito di cui alla lett.b) dell’art.6.2.3, nel disciplinare di gara è riportato quanto segue: “La comprova dei requisiti di cui alle lettere..b) avviene tramite la presentazione dei certificati attestanti la regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati”.
Il requisito di cui all’art.6.2.3 lett.b) del disciplinare, tuttavia, riguarda la copertura assicurativa contro i rischi professionali in possesso del progettista.
Alla luce di ciò, si chiede di confermare che la comprova del suddetto requisito avverrà mediante idonea attestazione riguardante la copertura assicurativa posseduta. 

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 23

Riferimento “Requisiti del gruppo di lavoro”, pagine 24 e 25 del disciplinare di gara
A pag.24 del disciplinare di gara è previsto quanto segue:
“Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto è richiesta una struttura operativa minima.
Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili attinenti alle seguenti attività:
- Progettazione impiantistica;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione di cantiere con funzioni di collaborazione con la D.L. nominata dal Comune di Alassio che provvederà alle attività di cui al Decreto 7 marzo 2018, n.49.”
A pag.25 del disciplinare è previsto quanto segue:
“Per le suddette attività si stima un numero minimo di figure professionali pari a 3 unità nei seguenti termini:
- Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez.”A”;
- Responsabile della progettazione per la categoria IA.03 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez.”A”;
- Progettista illuminotecnico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ad iscritto all’Albo sez.”A”, o di un professionista iscritto all’ordine dei periti, ramo elettrico ad un’associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L.4/2013”.
Alla luce di quanto previsto nei due paragrafi sopra riportati e visti anche i quesiti già pubblicati sul tema:
1. In riferimento alla “progettazione impiantistica”, si chiede di confermare che in tale attività vadano ricomprese le seguenti professionalità: responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, responsabile della progettazione per la categoria IA.03 e progettista illuminotecnico. Si chiede, altresi, di confermare che tali professionalità potranno essere ricoperte dal medesimo professionista.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 24

Con riferimento alla “direzione di cantiere con funzioni di collaborazione con la D.L. nominata dal Comune di Alassio che provvederà alle attività di cui al Decreto 7 marzo 2018 n.49”, vista anche la risposta fornita da codesto Ente alla richiesta OE n.9, punto n.2, si chiede di confermare che in sede di gara non dovrà essere indicato alcun tecnico preposto alla direzione di cantiere con funzioni di collaborazione con la D.L. ma sarà invece scelto in fase esecutiva

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 25

si chiede di confermare che le professionalità minime che devono essere indicate dall’operatore economico sono le seguenti: a) progettista impiantistico (nel caso in cui le 3 professionalità ad esso afferenti coincidano; b) CSP.

RISPOSTA

Compete al concorrente organizzare il gruppo di lavoro secondo le proprie determinazioni.

DOMANDA 26

si chiede se sia possibile, in caso di progettazione effettuata dall’operatore economico con il proprio staff interno, che uno o più membri del gruppo di lavoro siano professionisti esterni indicati dall’operatore economico

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 27

Riferimento art.10.2 “Garanzia definitiva ex artt.193 co.6 e 117 del Codice” del disciplinare di gara e art.20 della bozza di convenzione posta a base di gara.
Con riferimento all’articolo del disciplinare citato e visto quanto previsto dall’art.20 della bozza di convenzione posta a base di gara, si chiede conferma che l’aggiudicatario dovrà produrre:
- Una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo degli interventi, a garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione degli interventi;
- Una garanzia di gestione di importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei servizi e di tutti gli obblighi contrattuali.

RISPOSTA

Si veda la risposta resa alla domanda n. 13

DOMANDA 28

Riferimento art.11 “Sopralluogo” del disciplinare di gara
Nell’ultimo capoverso dell’articolo citato è riportato quanto segue:
“Il sopralluogo non è dovuto da parte del soggetto proponente e degli operatori che hanno presentato proposte concorrenti, non selezionate come promotori, purché dichiarino, in sede di offerta di aver preso visione e di ben conoscere lo stato dei luoghi”.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui quindi l’o.e. proponente o promotore decida di non effettuare il sopralluogo:
- visto che nel portale di gara, nella busta amministrativa, lo specifico campo “sopralluogo” prevede l’allegazione obbligatoria di un documento;
- e visto che nella documentazione di gara messa a disposizione dalla stazione appaltante non è presente la specifica dichiarazione, da rendere da parte dell’OE, “di aver preso visione e di ben conoscere lo stato dei luoghi”.
Si chiede di confermare che nel campo “Sopralluogo” dell’offerta amministrativa del portale di gara, nel caso sopra indicato, possa essere inserita una dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi, in luogo dell’attestato di sopralluogo.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 29

Riferimento art. 13.1 “Regole per la presentazione dell’offerta” tabella pag.42 del disciplinare di gara
Nella tabella riassuntiva riportata a pag.42 del disciplinare di gara, viene indicata come obbligatoria, tra la documentazione amministrativa, la “Dichiarazione di accettazione integrale dell’intera documentazione di gara”.
In considerazione del fatto che:
- nel portale di gara, nella parte relativa alla busta amministrativa, non è stato previsto un campo ad hoc per tale dichiarazione;
- e che nell’allegato “A1 Istanza di ammissione”, nel quadro E “dichiarazioni precontrattuali”, ai punti 3) e 4) sono già presenti dichiarazioni che l’o.e. deve rendere in merito alla documentazione di gara;
Si chiede di confermare che non è necessario allegare nella busta amministrativa apposita dichiarazione di accettazione della documentazione di gara ma che è sufficiente la sottoscrizione del quadro E dell’istanza di ammissione.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 30

Riferimento art.13.1 “Regole per la presentazione dell’offerta” tabella pag.42 del disciplinare di gara
Nella tabella riassuntiva riportata a pag.42 del disciplinare di gara, viene indicata, tra la documentazione amministrativa: “Documentazione a comprova dell’iscrizione in White list (o richiesta in corso) o richiesta in corso”.
In considerazione del fatto che nel paragrafo del disciplinare contenente l’elenco della documentazione amministrativa (pagg.37-39) da produrre non è riportato alcun riferimento alla documentazione a comprova dell’iscrizione in White list, né tale riferimento è riportato in altri punti del disciplinare, si chiede di confermare che quanto indicato nella tabella a pag.42 del disciplinare sia da considerarsi un refuso.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA 31

Si formula con la presente

ISTANZA DI PROROGA

del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 11/05/2026, per le ragioni di seguito illustrate:

CONSIDERATI

- la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto della procedura nonché l’entità delle medesime;

- le diverse competenze necessarie per strutturare un’organizzazione idonea ed efficiente al fine di garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;

- la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva proposta progettuale, idonea sotto il profilo della serietà e della completezza, e una congruente proposta economica;

- al fine di tutelare l’interesse della Stazione Appaltante a favorire la massima partecipazione alla procedura nonché la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, ottenendo il maggior numero di offerte da poter valutare.

Tanto visto e considerato, si ritiene opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte, congruo per l'importanza e la complessità della procedura.

Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga di tutti i termini di Gara (ivi incluso il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti) di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alle scadenze inizialmente previste.

Rimanendo in attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

L'Istanza di proroga non può essere accolta in quanto la procedura di gara (pubblicata il 20 febbraio 2026) è rimasta pubblicata per n. 76 giorni oltre il tempo minimo (30 giorni) previsto dall'art. 71, comma 2, del D.lgs 36/2023

DOMANDA 32

si chiede conferma dei seguenti aspetti:
- che la categoria SOA OS19, classifica III, sia da considerarsi scorporabile;
- che l’impresa possa partecipare alla procedura coprendo i requisiti relativi alla categoria scorporabile (OS19 III) facendo riferimento alla categoria prevalente OG10;
- che sia ammesso il ricorso al subappalto qualificante al 100% per la categoria OS19, senza obbligo di indicare le generalità del subappaltatore in sede di gara

RISPOSTA

Si conferma che:

  1. la categoria OS19 è qualificata come scorporabile dal disciplinare;

  2. l'impresa può partecipare facendo riferimento alla qualificazione OG10 per l'importo totale, dovendo poi subappaltare le lavorazioni OS19;

  3. non è obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore in sede di gara;

DOMANDA 33

con riferimento ai documenti tecnici posti a base di gara e alla relazione illustrativa al PEF si rappresenta che il consumo dello stato di fatto posto come baseline energetica è 1.455.517,00 kWh mentre quello dello stato riqualificato è 459.598,34 kWh.

Si specifica, altresì, che nella relazione 2.1 "Gestione dei Servizi", al paragrafo 13.3 "Indicizzazione", che il prezzo P0, valore dell'energia elettrica preso a riferimento quale valore iniziale per il successivo aggiornamento della quota energia elettrica, è (Media I° trimestre 2024: Gennaio 2024 – Marzo 2024) pari a: 205,055 €/MWh.

Tuttavia il canone QEE - Quota servizio energia elettrica sia per il periodo transitorio (anno 1 e 2) sia per il periodo a regime risultano essere pari a 302.747,54 € e 95.596,38 €, che corrispondono alla valorizzazione dei consumi ante e post operam per un prezzo energia elettrica P0 pari a 208 €/MWh invece che 205,055.

Si chiede, pertanto, di confermare che il prezzo di energia elettrica P0 utilizzato dal proponente sia 208 €/MWh invece che 205,055 €/MWh.

RISPOSTA

L’interpretazione della proposta del proponente compete ai singoli concorrenti che sono chiamati a formulare proposte migliorative in sede di gara.

DOMANDA 34

si richiede se il PEF asseverato da includere nella Proposta possa essere presentato senza indicizzazione relativamente alla quota energia e manutenzione, per garantire la massima comparabilità tra le offerte, posto il fatto che nella bozza di convenzione verranno comunque esplicitati i meccanismi di indicizzazione e aggiornamento dei prezzi.

RISPOSTA

Le valutazioni in ordine alla più idonea modalità di presentazione delle proposte competono ai singoli concorrenti.

DOMANDA 35

si chiede cortesemente di pubblicare la determina a contrarre n. 734 del 31/10/2025 prot. 62147/2025 richiamata nel disciplinare di gara.

RISPOSTA

la determina è stata pubblicata, come richiesto, nella documentazione di gara.

DOMANDA 36

i chiede di confermare il numero esatto delle mensole artistiche previste nel progetto a base di gara.

A tal proposito, si evidenzia una difformità tra gli elaborati progettuali:

• nell’elaborato “1.IP1 – Relazione generale” (pag. 10) è indicata la sostituzione di n. 375 bracci decorativi;

• nel computo metrico estimativo (pagg. 14–15), invece, risulta prevista la sostituzione di sole n. 41 mensole artistiche.

Si richiede pertanto un chiarimento in merito al dato corretto da assumere ai fini dell’offerta

RISPOSTA

L’analisi del progetto a base di gara nonché la verifica dello stato dei luoghi compete ai singoli concorrenti che sono chiamati a formulare proposte migliorative, anche eventualmente emendando eventuali difformità riscontrate

DOMANDA 37

si chiede di confermare che il capitale sociale minimo della Società di scopo dovrà essere non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento relativo alla quota lavori e, quindi, non dovrà essere inferiore ad € 161.269,33

RISPOSTA

I requisiti del concessionario sono indicati nel disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 33 dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

DOMANDA 38

Data la complessità e l’importanza del progetto e la necessità di esporre in modo chiaro e completo la proposta dell’operatore si chiede di poter allegare alla Relazione tecnico-illustrativa almeno 5 tavole illustrative in formato A3 aggiuntive rispetto alle 50 facciate indicate nel disciplinare di gara

Risposta

Si conferma la possibilità di inserire tavole illustrative in quanto gli allegati sono esclusi dal rispetto delle facciate

Domanda 39

Si chiede di confermare che l’attività di CPO, intesa come gestione di infrastrutture di ricarica ad uso pubblico, NON sia da considerarsi “servizio di pubblica utilità” e di conseguenza sia soggetta al pagamento della tariffa prevista per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie prevista all’art. 14 del Regolamento Comunale, che rimanda a sua volta alla Legge 190/2019.

Si evidenzia, a tal proposito, che nel caso di specie dovrebbe applicarsi la tariffazione relativamente all’impianto ma non per gli stalli di sosta, come indicato dalla legge 120/2020, e che la stessa legge contempla anche la possibilità di esenzione da parte dell’Amministrazione nel momento in cui gli impianti certifichino di essere alimentati con energia 100% rinnovabile.

Risposta

Il Canone di occupazione è regolato dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29.04.2021, modificato con deliberazioni di C.C. n. 43 del 29.06.2021; n. 11 del 31.03.2022; n. 88 del 28.12.2023 , capo IV – occupazioni di spazi ed aree pubbliche (2). Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico

Domanda 40 

con riferimento al requisito del gruppo di progettazione di cui al punto 6.2 del Disciplinare, e alla risposta al chiarimento n. 7 "Si conferma che il riferimento alle 3 unità riguarda le professionalità minime richieste (progettazione impiantistica, coordinamento sicurezza, direzione cantiere). I tre ruoli di progettazione impiantistica possono essere ricoperti da un unico professionista qualificato, purché soddisfi tutti i requisiti di idoneità professionale e speciale richiesti”, si chiede conferma che
- fermo restando che la figura del direttore di cantiere sarà nominata al Comune in fase successiva - le figure facenti parte il gruppo di lavoro debbano, dunque essere:
1. Coordinatore della sicurezza
2. Progettista impiantistico (in possesso dei requisiti richiesti)

Risposta

Si vedano le risposte alle domande n. 9 punto 3 ed alla domanda n. 4 punto 7 pubblicate sul sito della Provincia di Savona

Domanda 41

con specifico riferimento alla voce del computo metrico estimativo relativa alla fornitura della licenza del software per telecamere, di seguito riportata:"F.p.o. di Licenza per Telecamera di Contesto: Fornitura di Licenza di singola Telecamera in sistema di Gestione Videosorveglianza tipo Milestone XProtect Corporate Device License e One year Care Plus for XProtect Corporate Device License."
Si chiede gentilmente di confermare se il software di gestione della suddetta tecnologia sia effettivamente il VMS Milestone XProtect, come indicato nella voce di computo, ovvero se lo stesso sia stato nel frattempo sostituito dal sistema Genetec.

 Risposta

L’individuazione della tecnologia da inserire nella proposta compete all’operatore economico

Domanda 42

con la presente si porgono le seguenti richieste di chiarimento:
1. con riferimento a quanto previsto dall'art. 6.2.2. "Requisiti del Gruppo di lavoro" alla lettera d) e fermo restando che il gruppo di lavoro sarà costituito dalle professionalità minime ivi indicate, si chiede di confermare che il nominativo della figura che si occuperà della direzione di cantiere, con funzioni di collaborazione con la D.L. nominata dal Comune di Alassio, possa essere indicato successivamente in fase di esecuzione;
2. con riferimento all'art. 10.2 "GARANZIA DEFINITIVA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 117 DEL CODICE", si chiede di confermare che la previsione della costituzione di "una garanzia di gestione, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione, pari al 10 % del Valore della Concessione" sia un refuso, dato quanto previsto dal successivo art. 10.3 "GARANZIA SULLE PENALI EX ART. 193, COMMA 6, ULT. PARTE, DEL CODICE" che richiede l'emissione di "una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione". Si chiede altresì di confermare che la cauzione definitiva, di cui all'art. 117 del Codice, debba essere emessa per un importo pari al 10% dell'importo degli interventi.

Risposta

1. Si veda risposta a domanda n. 9 punto 2 pubblicata sul sito della Provincia di Savona

2. Si vedano le risposte alle domande n. 13 e n. 27 in tema di garanzia definitiva e garanzia sulle penali pubblicate sul sito della Provincia di Savona

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