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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 1

Chiarimento 1
In riferimento all’art. 16.1 si chiede conferma che nella relazione di cui al punto 1.1, al paragrafo e), si fa riferimento alle lettere D,E,F e non alle lettere E,F,G.

Chiarimento 2
In riferimento all’art. 16.1 si chiede di chiarire a quale criterio di valutazione faccia riferimento il paragrafo c) della relazione descrittiva 1.1

Chiarimento 3
In riferimento all’art. 16.1 si chiede conferma che nella relazione di cui al punto 1.2, al paragrafo a), dovranno essere inserite le specifiche relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica lettera G

Chiarimento 4
In riferimento alla frase "Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d’esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l’offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18" contenuta all’art. 16.1 a pagina 39, si chiede conferma che si tratti di un refuso in quanto:
• Nei paragrafi successivi, non si fa alcun riferimento alla predisposizione di una Relazione tecnica per ciascun criterio. Si fa, invece, riferimento a due relazioni descrittive all'interno delle quali verranno riportate le informazioni necessarie per la valutazione della proposta sulla base dei criteri indicati all'Art. 19.1;
• Il citato punto 18 "Accesso agli Atti- Notifica ai controinteressati" non risulta pertinente.

Chiarimento 5
In riferimento alla richiesta contenuta all’art. 16.1 a pagina 40 che "l'offerta tecnica debba essere corredata con un “progetto di assorbimento"; si chiede conferma che si tratti di un refuso e che, di conseguenza, l'offerta tecnica non debba essere corredata da alcun progetto di assorbimento.

Chiarimento 6
In riferimento alla frase "la Relazione Tecnica e il Computo Metrico non estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche dal progettista eventualmente incaricato.....:" contenuta all’art. 16.1 a pagina 41, si richiede a quale "Relazione tecnica" si faccia riferimento e si chiede conferma che tale indicazione possa essere considerata un refuso e che quindi il progettista non sarà tenuto a firmare digitalmente nessun documento.

Chiarimento 7
In riferimento alla frase "L’offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti, da predisporre specificatamente e singolarmente per ognuno dei due servizi (Illuminazione pubblica ed Edifici):" contenuta all’art. 16.1 a pag. 40, si chiede conferma che l’offerta tecnica si debba comporre di un totale di cinque documenti (e non dieci) aventi i contenuti indicati ai rispettivi paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.
Ne consegue che le relazione di cui, rispettivamente, al paragrafo 1.1 e 1.2 dovranno avere, ciascuna, un numero complessivo di 30 facciate e ricomprendere all'interno entrambi i servizi.

Chiarimento 8
In riferimento all’art. 16.1, al punto "1.3 una relazione illustrativa sulle proposte migliorative al contenuto delle previsioni di cui alla bozza di convenzione della Proposta a base di gara"; si chiede conferma che sia possibile presentare una relazione unica che comprenda entrambi i servizi.

Chiarimento 9
si chiede di chiarire a quale requisito faccia riferimento l'indicazione all’art. 17 a pag. 45 del disciplinare "non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente Disciplinare"

Chiarimento 10
In riferimento all’art. 19.1 si chiede conferma che per l'ottenimento dei punteggi di cui ai sottocriteri D II e D III, le certificazioni previste debbano essere possedute dal RTI nel suo complesso.

Chiarimento 11
In riferimento all’art. 19.1 si chiede di chiarire come dovranno essere trasmesse le certificazioni richieste dai sottocriteri D II e D III.

Chiarimento 12
In riferimento all’art. 19.1 si chiede conferma che i punteggi relativi ai CRITERI E ed F e ai relativi sottocriteri siano punteggi Quantitativi (Qmax) e non Discrezionali (Dmax)

Chiarimento 13
In riferimento all’art. 19.1 per quanto riguarda il CRITERIO F, si chiede conferma che la condivisione dell'extra risparmio sia relativa all'Energia elettrica richiesta per l'Illuminazione Pubblica e non all'Energia Termica; anche in relazione a quanto indicato a pagina 3 del documento “SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali”, facente parte della documentazione di gara.

Chiarimento 14
In riferimento all’art. 19.1 per quanto riguarda il CRITERIO H; come verranno valutati i sottocriteri (tabellari) previsti nel caso in cui tali sottocriteri siano soddisfatti solo per uno dei due servizi? A scopo esemplificativo, nel caso in cui l'" Esportazione dati in formato aperto..." (CRITERIO H I) fosse prevista in offerta solo in riferimento al servizio di illuminazione pubblica in quale modo verrebbe attribuito il punteggio?

Risposta

1) Si conferma che la relazione di cui al punto 1.1 al paragrafo e) fa riferimento alle lettere D, E ed F.

2) Il paragrafo C) non è riferito a un singolo criterio, ma richiede una descrizione complessiva degli effetti che le migliorie proposte determinano sulla riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica. A titolo esemplificativo alcuni degli interventi previsti nei criteri B ed E includono misure che possono contribuire a tale riduzione.

3) Si conferma che la relazione di cui al punto 1.2 al paragrafo a) fa riferimento alla lettera G).

4) Confermiamo che la frase riportata costituisce refuso: gli operatori economici dovranno predisporre e allegare su piattaforma e-procurement Sintel la documentazione tecnica così come dettagliata al punto 16.1 e seguenti.

5) Confermiamo che la richiesta costituisce refuso.

6) La Relazione Tecnica è riferita alla relazione di cui all'art. 16.1 punto 1.1 (pag. 40). Si conferma inoltre che sia la Relazione Tecnica che il Computo Metrico non Estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche dal progettista incaricato.

7) L’offerta tecnica dovrà essere composta sia dai documenti descritti dal punto 1.1 al punto 1.5 per il servizio di Illuminazione Pubblica sia dai medesimi documenti descritti dal punto 1.1 al punto 1.5 per il servizio Edifici. Dovranno pertanto essere predisposti un totale di 10 documenti, 5 relativi al primo servizio e 5 relativi al secondo. Le relazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 hanno un limite massimo di 30 facciate a documento PER SINGOLO SERVIZIO.

8) Si comunica che, in riferimento al punto citato, non è possibile presentare una relazione unica che comprenda entrambi i servizi: viene richiesta la presentazione di due relazioni illustrative distinte, una per ciascun servizio. 

9) Il requisito attiene all’onere di legge per cui è previsto che l’operatore si impegni, in caso di aggiudicazione e necessità di nuove assunzioni per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, ad assicurare una quota non inferiore al 30% per l’occupazione giovanile e femminile. La dichiarazione deve essere espressa nella domanda di partecipazione.

10) Si specifica che, in relazione ai criteri indicati, le certificazioni possano essere possedute dall’RTI nel complesso.

11) Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, ivi comprese le certificazioni dei sottocriteri D II e D III, dovrà esclusivamente essere trasmessa tramite piattaforma e-procurement Sintel, allegando i singoli documenti negli spazi dedicati (nel caso di specie, in D.2 e D.3).

12) Si conferma che i criteri E ed E, con relativi sottocriteri, siano da considerare punteggi QUANTITATIVI (Qmax). Si è rilevato che al punto 19.1 del Disciplinare di gara, per mero problema di formattazione le formule di calcolo dei criteri quantitativi non risultino visualizzabili nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica: si provvede a caricare nella documentazione di gara apposito avviso in merito, del quale si prega di prendere visione. 

13) A pagina 3 del documento SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali, relativamente al Servizio di Pubblica Illuminazione, è previsto che '...nell'ipotesi emergesse a consuntivo un Risparmio Energetico Reale (R.E.R.) eccedente il Risparmio Energetico Garantito (R.E.G.), il controvalore di tale eccedenza (E.C.C.) sarà ripartito, tenuto conto della soglia di tolleranza sotto riportata, per la quota del 70% a favore del Concedente e per la residua quota del 30% a favore del Concessionario...'. Ne consegue che, per tale servizio, è già prevista una condivisione dei risparmi in favore dell'Ente concedente pari al 70%.
Pertanto, si conferma la correttezza del criterio F, il quale riguarda l'incremento della quota di condivisione dei risparmi di energia termica in caso di superamento degli obiettivi di risparmio energetico garantito. Ciò in quanto, allo stato attuale, come riportato a pagina 8 del medesimo documento SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali, per il servizio relativo al Patrimonio Immobiliare, in caso di extra risparmio è previsto un beneficio per l'Ente concedente pari al solo 30%.

14) Il criterio H comprende sottocriteri valutati mediante punteggi tabellari. Come indicato al Paragrafo 19.1 del disciplinare, tali punteggi sono fissi e predefiniti e vengono attribuiti esclusivamente in funzione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Di conseguenza, per ottenere il punteggio previsto per ciascun sottocriterio è necessario offrire integralmente quanto richiesto per entrambi i servizi. Qualora, come nell'esempio da voi riportato, venga proposta una prestazione riferita a uno solo dei due servizi, il sottocriterio non può considerarsi soddisfatto e sarà pertanto attribuito un punteggio pari a 0.

Domanda 2

1) In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al punto 9.2 lettera d) del Disciplinare di gara, poiché viene richiesto lo svolgimento negli ultimi cinque anni DI ALMENO UN SERVIZIO affine a quello previsto dall’intervento PER UN IMPORTO MEDIO pari ad almeno € 67.066,86 chiediamo conferma che il suddetto requisito sia dimostrabile anche tramite UNA SOLA referenza (1 solo contratto) e che quindi l’indicazione “importo medio” sia da considerarsi un refuso;
2) In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al punto 9.2 lettera i) del Disciplinare di gara, poiché viene richiesto il possesso della certificazione SA 8000:2014 o equivalente, si chiede se tale requisito posse essere soddisfatto tramite il ricorso all’avvalimento.

Risposta

1) Si conferma che il requisito citato sia dimostrabile anche tramite una singola referenza purché l’importo del contratto sia pari ad almeno quanto richiesto. Si specifica che nel caso in cui un operatore abbia svolto più contratti di servizi analoghi, la media degli importi dei contratti dovrà essere almeno pari a quanto richiesto.
2) Si comunica che la comprova del requisito citato può essere fornita dal concorrente nelle modalità indicate a pagg. 23-24 del Disciplinare di gara. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli art. 9 e 10 e/o per migliorare la propria offerta, con esclusione dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio: in caso l’operatore voglia utilizzare l’istituto dell’avvalimento è obbligato a rispettare tutte le prescrizione riportate all’art. 11 del Disciplinare di gara.

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