FAQ (SUA.SV - Appalto n. 435)
Domande&Risposte
Domanda 1
Chiarimento 1
In riferimento all’art. 16.1 si chiede conferma che nella relazione di cui al punto 1.1, al paragrafo e), si fa riferimento alle lettere D,E,F e non alle lettere E,F,G.
Chiarimento 2
In riferimento all’art. 16.1 si chiede di chiarire a quale criterio di valutazione faccia riferimento il paragrafo c) della relazione descrittiva 1.1
Chiarimento 3
In riferimento all’art. 16.1 si chiede conferma che nella relazione di cui al punto 1.2, al paragrafo a), dovranno essere inserite le specifiche relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica lettera G
Chiarimento 4
In riferimento alla frase "Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d’esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l’offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18" contenuta all’art. 16.1 a pagina 39, si chiede conferma che si tratti di un refuso in quanto:
• Nei paragrafi successivi, non si fa alcun riferimento alla predisposizione di una Relazione tecnica per ciascun criterio. Si fa, invece, riferimento a due relazioni descrittive all'interno delle quali verranno riportate le informazioni necessarie per la valutazione della proposta sulla base dei criteri indicati all'Art. 19.1;
• Il citato punto 18 "Accesso agli Atti- Notifica ai controinteressati" non risulta pertinente.
Chiarimento 5
In riferimento alla richiesta contenuta all’art. 16.1 a pagina 40 che "l'offerta tecnica debba essere corredata con un “progetto di assorbimento"; si chiede conferma che si tratti di un refuso e che, di conseguenza, l'offerta tecnica non debba essere corredata da alcun progetto di assorbimento.
Chiarimento 6
In riferimento alla frase "la Relazione Tecnica e il Computo Metrico non estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche dal progettista eventualmente incaricato.....:" contenuta all’art. 16.1 a pagina 41, si richiede a quale "Relazione tecnica" si faccia riferimento e si chiede conferma che tale indicazione possa essere considerata un refuso e che quindi il progettista non sarà tenuto a firmare digitalmente nessun documento.
Chiarimento 7
In riferimento alla frase "L’offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti, da predisporre specificatamente e singolarmente per ognuno dei due servizi (Illuminazione pubblica ed Edifici):" contenuta all’art. 16.1 a pag. 40, si chiede conferma che l’offerta tecnica si debba comporre di un totale di cinque documenti (e non dieci) aventi i contenuti indicati ai rispettivi paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.
Ne consegue che le relazione di cui, rispettivamente, al paragrafo 1.1 e 1.2 dovranno avere, ciascuna, un numero complessivo di 30 facciate e ricomprendere all'interno entrambi i servizi.
Chiarimento 8
In riferimento all’art. 16.1, al punto "1.3 una relazione illustrativa sulle proposte migliorative al contenuto delle previsioni di cui alla bozza di convenzione della Proposta a base di gara"; si chiede conferma che sia possibile presentare una relazione unica che comprenda entrambi i servizi.
Chiarimento 9
si chiede di chiarire a quale requisito faccia riferimento l'indicazione all’art. 17 a pag. 45 del disciplinare "non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente Disciplinare"
Chiarimento 10
In riferimento all’art. 19.1 si chiede conferma che per l'ottenimento dei punteggi di cui ai sottocriteri D II e D III, le certificazioni previste debbano essere possedute dal RTI nel suo complesso.
Chiarimento 11
In riferimento all’art. 19.1 si chiede di chiarire come dovranno essere trasmesse le certificazioni richieste dai sottocriteri D II e D III.
Chiarimento 12
In riferimento all’art. 19.1 si chiede conferma che i punteggi relativi ai CRITERI E ed F e ai relativi sottocriteri siano punteggi Quantitativi (Qmax) e non Discrezionali (Dmax)
Chiarimento 13
In riferimento all’art. 19.1 per quanto riguarda il CRITERIO F, si chiede conferma che la condivisione dell'extra risparmio sia relativa all'Energia elettrica richiesta per l'Illuminazione Pubblica e non all'Energia Termica; anche in relazione a quanto indicato a pagina 3 del documento “SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali”, facente parte della documentazione di gara.
Chiarimento 14
In riferimento all’art. 19.1 per quanto riguarda il CRITERIO H; come verranno valutati i sottocriteri (tabellari) previsti nel caso in cui tali sottocriteri siano soddisfatti solo per uno dei due servizi? A scopo esemplificativo, nel caso in cui l'" Esportazione dati in formato aperto..." (CRITERIO H I) fosse prevista in offerta solo in riferimento al servizio di illuminazione pubblica in quale modo verrebbe attribuito il punteggio?
Risposta
1) Si conferma che la relazione di cui al punto 1.1 al paragrafo e) fa riferimento alle lettere D, E ed F.
2) Il paragrafo C) non è riferito a un singolo criterio, ma richiede una descrizione complessiva degli effetti che le migliorie proposte determinano sulla riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica. A titolo esemplificativo alcuni degli interventi previsti nei criteri B ed E includono misure che possono contribuire a tale riduzione.
3) Si conferma che la relazione di cui al punto 1.2 al paragrafo a) fa riferimento alla lettera G).
4) Confermiamo che la frase riportata costituisce refuso: gli operatori economici dovranno predisporre e allegare su piattaforma e-procurement Sintel la documentazione tecnica così come dettagliata al punto 16.1 e seguenti.
5) Confermiamo che la richiesta costituisce refuso.
6) La Relazione Tecnica è riferita alla relazione di cui all'art. 16.1 punto 1.1 (pag. 40). Si conferma inoltre che sia la Relazione Tecnica che il Computo Metrico non Estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche dal progettista incaricato.
7) L’offerta tecnica dovrà essere composta sia dai documenti descritti dal punto 1.1 al punto 1.5 per il servizio di Illuminazione Pubblica sia dai medesimi documenti descritti dal punto 1.1 al punto 1.5 per il servizio Edifici. Dovranno pertanto essere predisposti un totale di 10 documenti, 5 relativi al primo servizio e 5 relativi al secondo. Le relazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 hanno un limite massimo di 30 facciate a documento PER SINGOLO SERVIZIO.
8) Si comunica che, in riferimento al punto citato, non è possibile presentare una relazione unica che comprenda entrambi i servizi: viene richiesta la presentazione di due relazioni illustrative distinte, una per ciascun servizio.
9) Il requisito attiene all’onere di legge per cui è previsto che l’operatore si impegni, in caso di aggiudicazione e necessità di nuove assunzioni per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, ad assicurare una quota non inferiore al 30% per l’occupazione giovanile e femminile. La dichiarazione deve essere espressa nella domanda di partecipazione.
10) Si specifica che, in relazione ai criteri indicati, le certificazioni possano essere possedute dall’RTI nel complesso.
11) Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, ivi comprese le certificazioni dei sottocriteri D II e D III, dovrà esclusivamente essere trasmessa tramite piattaforma e-procurement Sintel, allegando i singoli documenti negli spazi dedicati (nel caso di specie, in D.2 e D.3).
12) Si conferma che i criteri E ed E, con relativi sottocriteri, siano da considerare punteggi QUANTITATIVI (Qmax). Si è rilevato che al punto 19.1 del Disciplinare di gara, per mero problema di formattazione le formule di calcolo dei criteri quantitativi non risultino visualizzabili nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica: si provvede a caricare nella documentazione di gara apposito avviso in merito, del quale si prega di prendere visione.
13) A pagina 3 del documento SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali, relativamente al Servizio di Pubblica Illuminazione, è previsto che '...nell'ipotesi emergesse a consuntivo un Risparmio Energetico Reale (R.E.R.) eccedente il Risparmio Energetico Garantito (R.E.G.), il controvalore di tale eccedenza (E.C.C.) sarà ripartito, tenuto conto della soglia di tolleranza sotto riportata, per la quota del 70% a favore del Concedente e per la residua quota del 30% a favore del Concessionario...'. Ne consegue che, per tale servizio, è già prevista una condivisione dei risparmi in favore dell'Ente concedente pari al 70%.
Pertanto, si conferma la correttezza del criterio F, il quale riguarda l'incremento della quota di condivisione dei risparmi di energia termica in caso di superamento degli obiettivi di risparmio energetico garantito. Ciò in quanto, allo stato attuale, come riportato a pagina 8 del medesimo documento SF.R.600.03_01 Indicatori di performance e penali, per il servizio relativo al Patrimonio Immobiliare, in caso di extra risparmio è previsto un beneficio per l'Ente concedente pari al solo 30%.
14) Il criterio H comprende sottocriteri valutati mediante punteggi tabellari. Come indicato al Paragrafo 19.1 del disciplinare, tali punteggi sono fissi e predefiniti e vengono attribuiti esclusivamente in funzione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Di conseguenza, per ottenere il punteggio previsto per ciascun sottocriterio è necessario offrire integralmente quanto richiesto per entrambi i servizi. Qualora, come nell'esempio da voi riportato, venga proposta una prestazione riferita a uno solo dei due servizi, il sottocriterio non può considerarsi soddisfatto e sarà pertanto attribuito un punteggio pari a 0.
Domanda 2
1) In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al punto 9.2 lettera d) del Disciplinare di gara, poiché viene richiesto lo svolgimento negli ultimi cinque anni DI ALMENO UN SERVIZIO affine a quello previsto dall’intervento PER UN IMPORTO MEDIO pari ad almeno € 67.066,86 chiediamo conferma che il suddetto requisito sia dimostrabile anche tramite UNA SOLA referenza (1 solo contratto) e che quindi l’indicazione “importo medio” sia da considerarsi un refuso;
2) In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al punto 9.2 lettera i) del Disciplinare di gara, poiché viene richiesto il possesso della certificazione SA 8000:2014 o equivalente, si chiede se tale requisito posse essere soddisfatto tramite il ricorso all’avvalimento.
Risposta
1) Si conferma che il requisito citato sia dimostrabile anche tramite una singola referenza purché l’importo del contratto sia pari ad almeno quanto richiesto. Si specifica che nel caso in cui un operatore abbia svolto più contratti di servizi analoghi, la media degli importi dei contratti dovrà essere almeno pari a quanto richiesto.
2) Si comunica che la comprova del requisito citato può essere fornita dal concorrente nelle modalità indicate a pagg. 23-24 del Disciplinare di gara. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli art. 9 e 10 e/o per migliorare la propria offerta, con esclusione dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio: in caso l’operatore voglia utilizzare l’istituto dell’avvalimento è obbligato a rispettare tutte le prescrizione riportate all’art. 11 del Disciplinare di gara.
Domanda 3
Si inviano le seguenti richieste di chiarimenti:
15) in riferimento al "Quadro D - DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE E DI AVVALIMENTO" previsto nel documento "All. A1 domanda di partecipazione OPERATORE ECONOMICO" si chiede di confermare che, nel caso l'operatore economico non intenda avvalersi della capacità di altri operatori economici (Avvalimento), sia comunque necessario compilare tutto il quadro lasciando in bianco l'ultima tabella "Ausiliario - Requisito prestato" (tabella preceduta dalla frase "L'operatore economico intende avvalersi della capacità dei seguenti operatori economici").
16) A seguito di simulazione di caricamento a portale Sintel dell'Offerta, segnaliamo che, per quanto riguarda l'Offerta tecnica, la struttura di caricamento non consente di seguire le indicazioni contenute nel disciplinare e confermate dalle risposte ai chiarimenti ricevute. In particolare, sul portale è previsto il caricamento della documentazione facente parte dell'Offerta tecnica per singolo Criterio di valutazione. Con questa modalità, alcune relazioni andrebbero caricate più volte perchè riferite a criteri diversi. Chiediamo se è previsto un aggiornamento/modifica della struttura di caricamento a portale.
17) In riferimento al punto 3) " Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della progettazione esecutiva " dell'Art. 16.1 "Documentazione amministrativa - STEP1" per quanto concerne i requisiti del Progettista esterno incaricato, si chiede di confermare la sola produzione della dichiarazione di cui all’Allegato A.1.1.
Risposta
15) Si conferma che, in riferimento all’“All. A1 domanda di partecipazione OPERATORE ECONOMICO”, nel caso di specie, qualora non si utilizzi l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere interlineata o lasciata in bianco la relativa sezione del documento (tabella citata).
16) Si può caricare la medesima relazione più volte qualora attinente a più di un criterio.
17) Si conferma che deve essere allegata la dichiarazione di cui all’Allegato A.1.1 nelle modalità indicate al punto 3 dell’articolo da voi citato.
Domanda 4
Si chiede conferma che, nella casistica in cui si decida di affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni (come previsto all’Art. 10 comma c), sia possibile indicare due progettisti singoli; uno responsabile della progettazione degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti tecnologici degli edifici comunali e l’altro responsabile della progettazione degli interventi di riqualificazione energetica sugli impianti di illuminazione pubblica.
Si sottolinea che, in questa casistica, ciascun progettista compilerà il modulo A1.1 a dimostrazione dei propri requisiti.
Risposta
Si conferma quanto richiesto, possono essere nominati due progettisti singoli che dovranno compilare entrambi il modello A1.1.
Domanda 5
In relazione all’Art. 9.2 lettera i) del disciplinare di gara, si chiede conferma che, per la comprova del requisito, in alternativa al possesso della certificazione SA80000:2014, l’Offerente possa presentare una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui viene dichiarata:
- L’adozione della Policy sui diritti umani che rappresenta un impegno al rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti;
- L’adozione del codice Etico/Codice di Comportamento che si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e sulla tutela della dignità umana e sull’impegno ad attuare i valori etici fondamentali, che costituiscano l'elemento fondante della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori;
- L’adozione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs 231/2001;
- La presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 e art. 603bis del codice penale e legge 199/2016;
- La nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
- La conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato);
Risposta
Si conferma che in alternativa al possesso della certificazione SA80000:2014 possa in tale fase di gara produrre la dichiarazione del legale rappresentante come indicato al punto 9.1. del disciplinare e come dettagliata nella vostra domanda.
Domanda 6
In merito alle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria previste dal disciplinare richiamando l’articolo 106, comma 8 del Codice appalti, si chiede di confermare l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 10% nel caso “la fideiussione emessa e firmata digitalmente sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
Risposta
Si conferma l'applicazione della riduzione ulteriore del 10% così come prevista dall'art. 106, comma 8, del d.lgs 36/2023 nel caso in cui la fideiussione emessa e firmata digitalmente sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
Domanda 7
Con la presente, in merito a tutti i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti di cui al punto 9.2 lettere a, b, c, d, e, f, g e h, del disciplinare di gara, si chiede, in caso di partecipazione in RTI, conferma che possano essere tutti soddisfatti dall'RTI nel suo complesso.
Risposta
Si conferma.
Domanda 8
Con la presente, in merito a tutti i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti di cui al punto 9.2 lettere c) e d), chiediamo cosa si intende per "servizi affini". Nello specifico chiediamo se sia sufficiente dimostrare il requisito con contratti relativi alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici agli immobili oppure se sia necessario possedere anche contratti relativi alla manutenzione della pubblica illuminazione.
Risposta
Per servizi affini si devono intendere "Prestazioni analoghe o comparabili, per natura, complessità e contenuto tecnico-professionale, a quelle oggetto dell’appalto" comprensivi quindi di contratti contratti relativi alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici agli immobili e alla pubblica illuminazione.
Domanda 9
Si inviano le seguenti richieste di chiarimento:
1. A seguito di simulazione di caricamento a portale Sintel dell'Offerta economica ed in riferimento a quanto indicato a pagina 41 del Disciplinare di gara, segnaliamo che, sul portale, sono presenti molteplici campi "Offerta economica" da compilare.
Chiediamo conferma che nei seguenti campi:
- Offerta economica [%]
- di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico [€]
- di cui costi del personale [€]
sia necessario inserire il valore "1".
Nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" verrà invece inserito il valore di 5.350 €.
2. In riferimento al criterio E.I "Numero di ulteriori/nuovi punti luce" si chiede conferma che come "ulteriori/nuovi punti luce" non si intendano punti luce derivanti da interventi di efficientamento (ossia sostituzione del corpo illuminante esistente con un nuovo corpo illuminante a LED) ma punti luce da installarsi ex-novo in aree attualmente prive di illuminazione.
Risposta
Si riscontrano di seguito i quesiti pervenuti:
1. si conferma;
2. si conferma, trattasi di punti luce " ex novo".
Regione Liguria