FAQ (SUA.SV - Appalto n. 421)
Domande&Risposte
Domanda 1
Visto il capitolato e la domanda di partecipazione chiediamo conferma che non si debba garantire nell'ambito dell'accordo quadro l'applicazione del quinto d'obbligo
Risposta
In relazione a quanto evidenziato si rimanda al contenuto dell’articolo 13 del Capitolato d’Appalto in cui sono specificate le opzioni previste nella procedura in esame.
Domanda 2
Vista la documentazione di gara nella compilazione della dichiarazione strutture è richiesta la dichiarazione di conformità, in base ai parametri di cui al D.M. 5 luglio 1975
e della disponibilità di servizi igienici adeguati e altresì di acquisire i dati relativi alla conformità edilizia completa di certificazione di agibilità, tale documentazione è necessaria anche in presenza di verbale di sopralluogo relativo agli immobili rilasciato della commissione istituita da Prefettura di Savona con Vigili del Fuoco e ASL 2?
Risposta
Nell’attuale fase della procedura devono essere compilate le dichiarazioni indicate nella domanda e rese ai sensi del d.p.r. 445/2000. Eventuale documentazione,
ivi compreso il verbale di sopralluogo indicato nella richiesta di chiarimenti potrà essere valutato sulla base del contenuto, dando atto che dovrà essere sempre garantito l’integrale rispetto della normativa vigente in relazione ai requisiti di idoneità dei singoli immobili.
INTEGRAZIONE: In caso di esito negativo delle verifiche sugli immobili, aventi carattere obbligatorio, la Prefettura non procederà alla stipula dell’accordo quadro e provvederà alle segnalazioni di legge alle Autorità competenti.
In relazione alla richiesta di chiarimento, si evidenzia che l’art. 7 del D.L. n. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176, ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, prevedendo che “In tali casi [di estrema urgenza] tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura-ufficio territoriale del Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessato […]”. I partecipanti alla procedura di evidenza pubblica potranno, pertanto, indicare la capienza che risulta attualmente in essere nei centri di accoglienza straordinaria già operativi sul territorio ove conforme alla normativa vigente. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, con la menzionata Commissione, in ogni momento, l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura attiverà immediate verifiche attraverso tutti i competenti organismi con segnalazioni di legge. In relazione alla "conformità edilizia completa di certificazione di agibilità", la stessa deve essere dichiarata sotto la propria responsabilità dall' operatore economico partecipante alla procedura di evidenza pubblica all'interno della domanda di partecipazione con successiva verifica di veridicità delle dichiarazioni presentate.
Domanda 3
Vista la documentazione di gara, si richiede se è obbligatoria la Dichiarazione Antimafia in caso di proprietà pubblica dell'immobile, nella fattispecie Comuni, Enti Locali, Azienda Pubblica di servizi alla persona o altra società di diritto pubblico.
Risposta
La dichiarazione antimafia non è obbligatoria nei casi in cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs 159/2011 in base al quale, tra gli altri soggetti, la dichiarazione antimafia alla lettera a) non è richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici di cui al comma 1 (Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
Domanda 4
Buongiorno, nel disciplinare di gara ci sembra di non trovare indicazione di eventuale cauzione provvisoria da fornire (fidejussione), a differenza degli scorsi bandi, pertanto chiediamo cortese conferma o indicazione della cauzione richiesta
Risposta
la Garanzia provvisoria non è richiesta così come indicato nelle faq pubblicate dal Ministero dell’Interno e inserite per conoscenza nella documentazione di gara.
In particolare si riporta quanto contenuto nella faq 1 :
Relativamente alla possibilità di inserire l’avvalimento di cui all’art. 104 del D.lgs. 36/2023 e la garanzia fideiussoria ex art. 106 del D.lgs. 36/2023, nel disciplinare di gara si sottolinea che i contratti d’appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figurano gli artt. 104 e 106. Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d’intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere l'avvalimento e la garanzia provvisoria negli atti di gara.
Sono, tuttavia, previsti altri istituti come il RTI e il subappalto, che può essere utilizzato anche come subappalto qualificante per spendere requisiti di altri operatori (indicati come subappaltatori) in gara.
Domanda 5
Volevo sapere se l’allegato in questione è da far compilare ai religiosi/altri proprietari delle nostre strutture, oppure possiamo compilarlo noi in qualità di usufruttuari.
La seconda sarebbe più veloce e semplice, come può immaginare, viste le difficoltà in questo senso degli ordini religiosi.
Risposta
La dichiarazione sostitutiva antimafia del proprietario dell’immobile dev’essere compilata dal proprietario dell’immobile o, nel caso di titolarità del diritto reale in capo ad associazione, dal legale rappresentante o dal procuratore con procura valida ed efficace in conformità alla normativa vigente
Domanda 6
Con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito alla dotazione del personale del bando in oggetto. Dalla tabella allegata “dotazione personale” non vedo menzionati, per cui sembra che non sia più necessaria la figura dell’assistente sociale e dello psicologo, è corretto? Viene invece introdotta la figura dell’operatore sociale e chiedevo se fosse una figura totalmente nuova da reperire, oppure all’interno del nostro organico che è già presente, ad esempio il mediatore culturale, l’operatore socio assistenziale ecc…..
Risposta
Il personale minimo necessario è quello indicato all’allegato A della documentazione di gara. In relazione alle specifiche operative relative all’operatore sociale, le stesse sono indicate nell’allegato C)