Appalto 381 Asti Servizi Pubblici Spa Affidamento fornitura di energia elettrica
Domande&Risposte
Domanda 1
-
Considerato che l’attività oggetto della gara non sembra rientrare tra le attività sensibili elencate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che di seguito si riportano:
-
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
-
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
-
noli a freddo di macchinari;
-
fornitura di ferro lavorato;
-
noli a caldo;
-
autotrasporto per conto di terzi;
-
guardiania dei cantieri (cfr. punto 4 della documentazione da allegare alle istanze);
-
servizi funerari e cimiteriali;
-
ristorazione, gestione delle mense e catering;
-
servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Si chiede di confermare che la relativa iscrizione non è obbligatoria, a differenza di quanto indicato nel disciplinare a pag. 14 – Altre cause di esclusione
-
Risposta
Si conferma che l'attività oggetto della gara non rientra nelle attività sensibili elencate al comma 53 dell'articolo 1 della L 190/2012 e che, pertanto, l'iscrizione non è obbligatoria.
Domanda 2
Tenuto conto della natura dell’appalto, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, si chiede di confermare che le seguenti parti del disciplinare possano essere considerate meri refusi, in particolare:
-
pag. 11 e pag. 12:
“Il contratto collettivo applicato è Settore Commercio.
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma
4 del D.Lgs. n. 36/2023.”
-
pag. 19 paragrafo 9. REǪUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE: “L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 nonché la pari opportunità generazionale ex art 102 del d.gls 36/2023.”
• pag. 29 quarto punto:
“di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;”
Come è evidente, le suddette condizioni non possono essere previste per il presente appalto, trattandosi di fornitura senza posa in opera. Si richiama, a riguardo, quanto chiarito dall’ANAC nella Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023:
“L’articolo 57, comma 1 richiede l’applicazione dei CCNL di cui sopra agli affidamenti di contratti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale. Sulla base del combinato disposto delle due norme, è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera. Ciò anche in considerazione della difficoltà, individuare un CCNL di riferimento e dell’applicazione, per i servizi aventi natura intellettuale, del principio dell’equo compenso, come previsto dalla legge n. 49 del 2023. Inoltre, è stato ritenuto che l’articolo 102, nel prevedere che le stazioni appaltanti richiedano all’operatore economico l’assunzione degli impegni ivi previsti, debba essere letto in combinato disposto con l’articolo 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi avente natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera.”
In ultimo, si ritiene che la conferma che le parti di cui sopra costituiscano meri refusi si desuma altresì dal fatto che, correttamente, codesta Spett.le S.A. ritiene non sussistente l’obbligo, in capo ai concorrenti, di garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato: v. pag. 29 quinto bullet del Disciplinare, ove è precisato: “non richiesta per il presente appalto trattandosi di fornitura senza posa in opera”.
pag. 29 quarto punto:
“di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;”
Come è evidente, le suddette condizioni non possono essere previste per il presente appalto, trattandosi di fornitura senza posa in opera. Si richiama, a riguardo, quanto chiarito dall’ANAC nella Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023:
“L’articolo 57, comma 1 richiede l’applicazione dei CCNL di cui sopra agli affidamenti di contratti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale. Sulla base del combinato disposto delle due norme, è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera. Ciò anche in considerazione della difficoltà, individuare un CCNL di riferimento e dell’applicazione, per i servizi aventi natura intellettuale, del principio dell’equo compenso, come previsto dalla legge n. 49 del 2023. Inoltre, è stato ritenuto che l’articolo 102, nel prevedere che le stazioni appaltanti richiedano all’operatore economico l’assunzione degli impegni ivi previsti, debba essere letto in combinato disposto con l’articolo 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi avente natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera.”
In ultimo, si ritiene che la conferma che le parti di cui sopra costituiscano meri refusi si desuma altresì dal fatto che, correttamente, codesta Spett.le S.A. ritiene non sussistente l’obbligo, in capo ai concorrenti, di garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato: v. pag. 29 quinto bullet del Disciplinare, ove è precisato: “non richiesta per il presente appalto trattandosi di fornitura senza posa in opera”.
Domanda 4
Si chiede conferma che il contratto collettivo da applicare sia quello del Settore Commercio, considerato che l’oggetto dell’appalto riguarda la fornitura di energia elettrica: settore in cui operano aziende che applicano CCNL diversi.Risposta
risposta 3 e 4
In sede di dichiarazioni di gara dovrà essere indicato il contratto collettivo che l'operatore applica ai propri dipendenti che potrà essere anche diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.
Domanda 5
Con riferimento alla presente procedura si chiedono i seguenti chiarimenti.
I) Alla pagina 19 del disciplinare, nel capitolo dedicato alla Garanzia Provvisoria - paragrafo 10, si fa il seguente riferimento: “Resta inteso che il concorrente deve, comunque, produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata”.
Si chiede conferma che tale inciso possa considerarsi un refuso tenuto conto che nell’ambito dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023 non è previsto l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.
risposta
Si Conferma
Domanda 5
Alla pagina 4 del capitolato speciale d’appalto, è indicato: “ART 8 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Garanzia. Non è richiesta alcuna garanzia in fase esecutiva del contratto”.
Si chiede conferma che non sarà necessaria alcuna garanzia definitiva e che non esiste nessun impegno a tale emissione futura.
risposta
Si Conferma.