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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 01

Richiesta di voler chiarire quali tipologie specifiche di attività possono essere affidate a terzi in regime di subappalto. Nel presupposto che, se affidate a terzi, rientrino astrattamente nella fattispecie del subappalto quelle prestazioni o attività che dovranno essere rese direttamente in favore dell'Ente appaltante, e per contro, non ricadano nell'ipotesi del subappalto le attività, anche se eseguite da soggetti terzi, che sono solo strumentali all'aggiudicatario per eseguire il servizio, si chiede nello specifico di voler chiarire se le seguenti attività previste a carico della Ditta Appaltatrice, ricadono o meno nel regime del subappalto, se affidate a terzi e nei limi di legge:

  • operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta si dovesse rendere necessario;
  • manutenzione ordinaria dei locali, di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature;
  • prevedere l'effettuazione di analisi batteriologiche e/o chimiche e/o fisiche e/o merceologiche, attestanti la qualità dei prodotti utilizzati;

Risposta

Come noto ai sensi dell'art. 105 Dlgs 50/2016 il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Devono ritenersi oggetto dell'appalto tutte le prestazioni occorrenti per una sua corretta esecuzione.

Il subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

E' possibile affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purche':

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Non si configurano come attivita' affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita':

a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

L'elenco di attività indicate nella domanda non sarà riconducibile al subappalto qualora le stesse rientrino in una fattispecie di cui al comma 3 dell'art 105 o in altra fattispecie prevista dalla normativa per cui sia sufficiente la comunicazione.

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