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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 1

Si chiede se la categoria OS30 è subappaltabile interamente.

Risposta

Come indicato al punto 1 del disciplinare di gara: Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la categoria OS30 in quanto SIOS è subappaltabile non oltre il 30% della categoria stessa in aggiunta alla percentuale del 30% dell'intero appalto.

Lavorazione  

Categoria

Classifica

Qualificazione obbligatoria(si/no)

Importo (€)

%

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente o scorporabile

Subappalto

Impianti interni elettrico

OS30

I

SI

103.008,69

11,76

scorporabile

30%

 

Domanda 2

Un'impresa in possesso della sola Cat. OG1 Classifica V, può partecipare alla gara come impresa singola dichiarando la volontà di subappalto delle categorie scorporabili OS28 ed OS30 nei limiti previsti dalla Legge?

Risposta

Le imprese, ad esempio, possono qualificarsi nel modo seguente:

  • OG1 classifica III in proprio/avvalimento con possibilità di subappalto rientrante nel 30% dell'intero appalto
  • OS28 classe I o in alternartiva OG11 classe I in proprio o avvalimento o RTI. In assenza di qualificazione in proprio, subappalto obbligatorio massimo 30% dell'intero appalto.
  • OS30 classe I (SIOS) in proprio o RTI. Divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%, in aggiunta al 30% dell'intero appalto.

Domanda 3

Si richiede se i lavori riconducibili alla cat. OS28/I possono essere eseguiti da Impresa avente attestazione SOA per cat. OG11/II.

Risposta

La categoria OG11/II è alternativa alla cat. OS28/I

Domanda 4

DOMANDE SU SOPRALLUGO

A) In riferimento alla gara APPALTO N. 155 – LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7607360012, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel disciplinare vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, si comunica che:

  • il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, e nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.
  • ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante.

Ciò premesso ed alla luce del principio del favor partecipationis, vi chiediamo, pertanto, di adeguarvi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. In subordine, premesso che:

  • è stata rilasciata, come definito all'art. 2209 del Codice Civile, procura speciale a persona di fiducia, non dipendente ma avente rapporto d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale;
  • nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso;
  • la maggioranza degli enti sta consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese, comunicandoci che la figura del soggetto munito di procura notarile è comunque ammessa ad eseguire il sopralluogo, tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano:

“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale" "Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio – da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo – di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell’effettuazione del sopralluogo"; "Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile." "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell’impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo" "Stante l’abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010, la figura del soggetto munito di procura notarile è comunque ammessa a eseguire il sopralluogo"

  • il Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, cita " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto".

Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un tecnico in rappresentanza del legale rappresentante, evitando cosi gli ingenti disagi derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche ed anche di far intervenire al sopralluogo, sminuendone la portata, un dipendente qualsiasi.

B) Si chiede se il suddetto sopralluogo puo' essere effettuato da un procuratore esterno all'impresa munito di procura notarile.

C) Al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure:

  • delegato (non dipendente dell’impresa).
  • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa).
  • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell’ANAC che si allega alla presente.

Risposta

A)B)C)
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o per il tramite di un procuratore speciale munito dei necessari poteri che lo effettuerà in nome e per conto del rappresentante stesso dell'impresa o da un dipendente munito di apposita delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti

Domanda 5

Si richiede se il sopralluogo obbligatorio può essere fatto in autonomia e autodichiarato o necessita assistenza da parte di un Vostro incaricato con conseguente rilascio di apposita attestazione?

Risposta

Si comunica che la competenza per il sopralluogo è del Comune di Spotorno, come indicato sul disciplinare.
Rivolgersi al Responsabile del procedimento Geom. Barberis Tel. 019 74697221 Mail: beppe.barberis@comune.spotorno.sv.it

DOMANDA 6

In riferimento alla procedura in oggetto, vorremmo avere i seguenti chiarimenti:
nel fac simile "modello D" al punto e. ("possesso dei requisiti di cui al capitolato ed al disciplinare di gare e precisamente....") cosa bisogna indicare ?
Nel disciplinare, punto 18) "Contenuto busta A", in merito al punto e) del "modello D"  si fa riferimento al "modello C” (che invece riguarda eventuali condanne penali...).

RISPOSTA

Nel modello D alla lettera e) occorre indicare i requisiti, previsti dal bando, di cui si è in possesso Nel modello C occorre indicare le eventuali condanne penali o dichiararne l'assenza.

DOMANDA 7

Invece, nel modulo DGUE, alla sezione D "Subappaltatori", per quanto riguarda le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, bisogna indicare la "terna" per ciascuna attività, ma i suddetti subappaltatori indicati non devono fornire a loro volta un modulo DGUE, in fase di offerta, è corretto ?

RISPOSTA

In caso di Subappalto il DGUE deve essere fornito da tutti i soggetti indicati come subappaltatori

DOMANDA 8

Con la presente si chiede in merito alla procedura in oggetto.
Non subappaltando attività maggiormente esposte al rischio a infiltrazione mafiosa come da art. 1 comma 53 Legge 190/2012,
possiamo non inserire una terna di appaltatori? dichiarando solo le lavorazioni che si intendono subappaltare?

RISPOSTA

Come previsto dal disciplinare al punto 11.1 la terna deve essere indicata qualora sia dichiarato il subappalto per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dal comma 53, articolo 1 della Legge 190/2012.

DOMANDA 9

Il codice degli appalti, di cui al D. Lgs n.50/2016 ha abrogato l'art.106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Nel corso del 2018, quasi tutti gli enti appaltanti hanno recepito l'abrogazione dell'art.106 del DPR 207/2010 e richiede tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, la delega semplice emessa dall'amministratore dell'impresa partecipante. Vi chiediamo, pertanto, di adeguarvi al disposto del nuovo codice degli appalti in materia di sopralluogo, e consentendoci di effettuare il sopralluogo con delega semplice a personale non dipendente"

RISPOSTA

Si veda la risposta alla FAQ 4.

DOMANDA 10

La Scrivente è in possesso di certificato SOA per la categoria OG1 class III bis ed in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria OG11 fino a € 150.000,00, può partecipare alla gara sopra indicata in forma singola subappaltando il 30% delle categorie OS28 e OS30 o deve costituirsi A.T.I.?

RISPOSTA

Si è possibile.

DOMANDA 11

Segnalazione di errore nel CME in quanto nella computazione delle componenti si rileva che sono stati introdotti i codici ed i prezzi di rilevatori (06.A19.A01.015) e pulsanti convenzionali (06.A19.B02.020) ed una centrale invece di tipo indirizzabile, quindi tendenzialmente incompatibile con i prodotti indicati (se non con una applicazione forse possibile ma non certo usuale). Siccome anche la relazione specialistica parrebbe indicare un impianto indirizzabile pare evidente una stima dei prezzi inferiore a quanto effettivamente necessario dovendosi utilizzare per i suddetti prodotti due codici le listino prezzi della regione Piemonte diversi per rilevatore indirizzabile  (06.A19.A03.015) e per pulsante indirizzabile  (06.A19.B02.030).

RISPOSTA

Si conferma la presenza di una errata indicazione per quanto attiene alle due voci di prezziario inerenti la componentistica occorrente alla realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi. Nello specifico le voci inerenti il rilevatore ottico di fumi (06.A19.A01.015) e il pulsante di allarme a rottura di vetro (06.A19.B02.020), contrariamente a quanto indicato a computo metrico, debbono intendersi di tipologia indirizzabile, come peraltro chiaramente esplicitato in relazione specialistica, al fine di poter essere correttamente compatibili con la centrale elettronica di comando. In ordine ai prezzi riportati sul computo metrico lo scrivente rileva che è possibile, mediante semplici indagini di mercato, presso i più comuni siti internet di e‐commerce presenti on line, reperire i due articoli in questione (rilevatore ottico indirizzato e pulsante di allarme indirizzato) a prezzi inferiori a quelli computati erroneamente a progetto.

Pur considerando le maggiorazioni ascrivibili ai ricarichi per spese generali e utili di impresa applicabili ai succitati articoli, preso atto dei costi di mano d’opera comunque necessari alla posa degli stessi, si rileva che gli scostamenti economici imputabili all’errata indicazione delle due predette voci di prezziario, possono ammontare al massimo ad importi di limitatissima entità, dell’ordine complessivo di poche decine di euro. Tenuto conto dell’importo complessivo dell’appalto (superiore a 870'000 euro) si ritiene che detto scostamento possa considerarsi irrilevante ai fini della formulazione dell’offerta economica. Al fine comunque di assicurare la massima connettività tra i componenti afferenti l’impianto di rilevazione incendio, tenuto conto dei limitati scostamenti economici pocanzi rilevati, limitatamente ai due succitati articoli, si considereranno valide soluzioni alternative di comprovata compatibilità.

DOMANDA 12

Si chiede se è consentita la presentazione della cauzione provvisoria in firma digitale.

RISPOSTA

Sì la cauzione provvisoria può essere presentata con firma digitale su dischetto in formato pdf.p7m e allegata in copia cartacea.

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