FAQ (PROVINCIA.SV - Appalto 1934)
Domande&Risposte
Domanda 1
In base a quanto riportato al punto 9 del documento 2.2 “Questionario Specifiche”, si chiede di confermare se gli impianti semaforici siano inclusi nel servizio di gestione integrata da offrire e se sia disponibile un loro censimento come citato nella pagina 13 della “relazione tecnica” quale allegato 6.
Risposta
Gli impianti semaforici non sono oggetto dell'Appalto, pertanto la relativa documentazione non viene fornita.
Domanda 2
Si chiede di confermare se l’approfondimento che viene richiesto per l’illuminazione e valorizzazione dei monumenti elencati al punto 5 del documento 2.2 “QUESTIONARIO SPECIFICHE”, debba includere la realizzazione delle opere e dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti o per la loro riqualifica e successiva gestione.
RISPOSTA
Il concorrente terrà conto del questionario specifiche (c.d. "desiderata") secondo quanto disposto dall'art.4.3.1 punto c) al fine della predisposizione dell'offerta tecnica, dettagliando il tipo di forniture e lavori compresi nell'offerta stessa sia ai fini della realizzazione che della successiva gestione dell'impianto realizzato.
DOMANDA 3
Al punto 4.4.4 del disciplinare di gara si indica la durata massima del periodo di riqualifica di 18 mesi, tuttavia tra parentesi si indica il valore in lettere di "(dodici)". Si richiede di indicare univocamente il valore massimo della durata del periodo di riqualifica.
RISPOSTA
Diciotto mesi.
DOMANDA 4
Facciamo una premessa generale riferendoci alla richiesta espressa sul Capitolato Speciale per la 'Gestione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con predisposizione a servizi di Smart City'.
Probabilmente questa richiesta è stata emessa sulla base di una analisi progettuale effettuata precedentemente alla emissione del nuovo decreto ministeriale del 28 marzo 2018.
Un progetto che preveda la presenza del solo Telecontrollo può essere difficilmente ampliato con servizi Smart City senza creare problematiche esogene come consumi o carichi. Tali servizi, standard ed accessori, necessitano di armature speciali.
Esiste quindi il rischio che l’aggiudicazione della gara, ove non tenga nel dovuto conto tale Normativa Ministeriale, possa essere facilmente soggetta ad opposizioni vincenti.
Alla luce di quanto osservato si chiede di chiarire il punto in questione.
Altre osservazioni:
Il Disciplinare, prevede lavori di ottimizzazione degli impianti e la loro gestione per 15 anni, ma, almeno sembrerebbe, che sono esclusi dal canone i costi energetici
4.4.5 VALORE DELLA QUOTA DEGLI "SHARED SAVINGS" RICONOSCIUTA AL COMUNE (punteggio massimo 3pti)
Dovrà essere indicata in cifre ed in lettere la quota percentuale degli "Shared Savings" (Risparmi condivisi) riconosciuta al Comune dell'eventuale risparmio ulteriore (i.e. extra performance) rispetto a quello indicato nell'offerta di cui al 4.4.2) "RISPARMIO ENERGETICO COMPLESSIVO GARANTITO ANNUO" sopra. La quota percentuale non potrà essere superiore al 30% in favore del Comune.
Unica garanzia richiesta in tal senso è un risparmio del 35% rispetto ai costi energetici attuali. Resta però incongruo il punto riportato nel "disciplinare 1934" sopra riportato. Questo punto, ripreso anche per la fase di assegnazione del punteggio (3 punti) di valutazione delle proposte, è di particolare criticità: farebbe intendere che per poter concedere una parte dei risparmi energetici al Comune, l'Azienda debba pagare la bolletta... se così fosse, l'intero impianto del Bando diventa incomprensibile. A tal fine si chiede di dare un chiarimento a quanto indicato.
RISPOSTA
Quanto indicato (pagamento della bolletta) non corrisponde a quanto effettivamente specificato all’interno della documentazione di gara. Non si chiede alla ESCo di pagare alcuna bolletta energetica ma di indicare nell’offerta la quota percentuale di risparmio energetico garantito e la quota parte da cedere al Comune dell’extra risparmio (performance) eventualmente conseguito e verificato, non oltre il limite massimo del 30%.
DOMANDA 5
Appare dubbio che il Comune abbia messo un limite al rientro a suo favore.: si tratta di un punto che si chiede di chiarire.
RISPOSTA
Il limite del 30% per l’extra performance costituisce un limite stabilito dalle prescrizioni Eurostat oltre il quale il contratto non possa considerarsi ‘off-balance’
DOMANDA 6
Nel conteggio delle lampade sono riportati 10.483 punti luce di cui 1.017 sono composti da lampade consumer (Neon, fluorescenti, circolari ecc.) che non fanno, di norma, parte di un impianto di illuminazione; e da 797 lampade LED di cui però la maggior parte (n. 508) è di potenza inferiore ai 30 W e, pertanto, non utilizzabile per applicazioni stradali: Si chiede di dare una precisazione in ordine ai consumi dell'impianto e agli effettivi utilizzi e consumi orari.
RISPOSTA
Per i valori di baseline si faccia riferimento all’Allegato 1 al Disciplinare di Gara e si faccia riferimento alla documentazione tecnica di gara come mero supporto tecnico funzionale alla redazione dell’offerta tecnica ed economica. Si ricorda inoltre che è onere del concorrente aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. Si precisa altresì che la baseline è un dato storico dell’impianto attualmente esistente. Lo stesso impianto, per obsolescenza o mancati interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria, può evidenziare criticità e non conformità che dovranno essere eliminate con le misure indicate nell’offerta tecnica del concorrente per la riqualificazione energetica dell’impianto
DOMANDA 7
Nel documento "relazione tecnica" vengono riportati i seguenti valori di base:
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potenza installata 1842 kW, valore congruo con conteggi tecnici (1829 kW), da noi effettuati;
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vengono indicati come, consumi annui, i valori medi di 5.700.000 kWh. Valore incongruo con i miei conteggi che ottengono oltre 7.800.000 kWh che moltiplicati il costo energetico di Euro 0,17 danno un totale di Euro 1.326.000;
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nel "Capitolato speciale", però, troviamo un valore di 6.621.686 kWh senza che si capisca bene come è stato calcolato; questo valore risulta diverso dagli altri documenti di gara. Moltiplicando, comunque, questo valore per il costo energetico otteniamo 6.621.686 x 0,17= Euro 1.125.686 che vengono confermati in Euro 1.152.183 del Disciplinare. Valore però più basso di quanto calcolato dalla scrivente impresa;
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vengono riportate 4.200 ore di accensione media con utilizzo di cellule solari. Questo dato non è congruo con le effemeridi locali che portano a circa 4.300 ore anno. Comunque, anche facendo il calcolo con i valori da Voi indicati si avrebbe 1842 x 4200 = 7.736.400 kWh. La differenza è di oltre il 25%. rispetto al dichiarato al punto b.;
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nelle "schede di censimento" si trova, invece, come ore annue di accensione, il valore 4.015. Questo valore, oltre ad essere eccessivamente contenuto, non è ottenibile tramite le cellule solari; anche in questo caso il risultato è molto più alto di quanto indicato nei documenti tecnici di gara: 4015 x 1842 =7.395.630 kWh.
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RISPOSTA
Le osservazioni sopra svolte non sono richieste di chiarimenti ma commenti sulle informazioni di gara.
DOMANDA 8
Nel documento "relazione tecnica" viene riportato anche il valore medio dei costi di manutenzione, ovvero ca. Euro 100.000 annui. Questo dato è molto basso e difficile da accettare come media di costi manutentivi. Trattandosi di oltre 10.000 punti luce, è ipotizzabile un intervento tecnico su almeno 3.500 armature all'anno. Considerando i costi dei materiali di consumo, del personale (per normativa, almeno due addetti per intervento) e del mezzo (camion con cestello) ecc., il valore è sicuramente carente di alcuni costi. Si chiede esplicitare le modalità di calcolo che questa SA ha adottato per addivenire a questi importi.
RIPOSTA
L’importo di baseline dei servizi di manutenzione e gestione è quello indicato nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara e tiene conto dei costi storici sostenuti dal Comune. I dati tratti provengono dall’espletamento di un dettagliato censimento in collaborazione con gli uffici comunali.
DOMANDA 9
I valori dei costi calcolati dalla Scrivente, sulla base del valore di Euro 0,17 a kWh indicato nei documenti, risulta essere Euro 1.326.000 per l'energia ed almeno Euro 200.000 per la manutenzione ordinaria. Il valore reale da utilizzare come base di calcolo dovrebbe quindi essere di almeno Euro 1.500.000 annui, valore che si discosta notevolmente da quanto indicato da Questa Stazione Appaltante come base d'asta. Alla luce delle incongruenze rilevate, si chiede di esplicitare le modalità con cui è stata individuato il base d'Asta.
RISPOSTA
I valori di baseline da considerarsi sono esclusivamente quelli di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di Gara, nel quale sono esplicitate le necessarie note esplicative.
DOMANDA 10
Considerando che il Bando richiede un risparmio garantito del 35% rispetto ai valori attuali, se si basano sul valore indicato di 6.621.686 kWh, otteniamo un ribasso fino a circa 4.300.000 kWh.
Se questo valore, però, lo confrontiamo con il consumo reale calcolato, otteniamo un ribasso di oltre il 45%.
Per finire questa sintesi, nel Bando sembra sia stata inserita, come integrata, la componente Manutenzione Straordinaria. Questo punto richiede una notevole attenzione e si chiede di chiarire se effettivamente la Manutenzione Straordinaria debba considerarsi ricompresa nelle attività poste a base di gara, in quanto, ove fosse, potrebbe comportare che dopo un certo lasso di tempo, ad aggiudicazione avvenuta, su quella base, si debba richiedere la totale ristrutturazione dell'impianto, compresi i cablaggi sotterranei, con costi assolutamente insostenibili. Si chiede di chiarire, quindi se la Manutenzione Straordinaria sia compresa nelle attività di gara oppure no.
RISPOSTA
Le attività di gestione manutenzione, ivi quelle relative alla manutenzione straordinaria, sono ricomprese negli importi di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di Gara e secondo i termini e le condizioni del Capitolato Speciale.
DOMANDA 11
Si chiede di dare un pronto riscontro a quanto richiesto e di concedere una proroga della scadenza della gara per dar modo alla SA di analizzare e risolvere le criticità esposte, in modo compiuto.
RISPOSTA
Alla luce delle risposte fornite con tempestività non emergono criticità tali da ammettere una proroga nei termini di partecipazione anche in considerazione della necessità di chiudere il progetto Europeo ‘ELENA’ nei termini contrattuali fissati.
DOMANDA12
Si chiede conferma che in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, i subappaltatori nominati debbano predisporre il proprio modello DGUE ed il PASSOE da inserire all'interno della busta amministrativa del concorrente.
RISPOSTA:
Si conferma.DOMANDA 13
Si chiede inoltre di volere ripubblicare il file "All_4_disciplinare_DGUE" poichè il formato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante non permette di visualizzare il documento.
RISPOSTA
Si ripubblica
DOMANDA 14
...si chiede conferma che la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ssmmii possa essere resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore della società Concorrente e dei Subappaltatori indicati nelle terne, in nome e per conto di tutti i soggetti previsti dalla suddetta normativa, utilizzando il modello DGUE, opportunamente modificato, messo a disposizione da codesta Spettabile Amministrazione, così come previsto dal Comunicato dell'ANAC del 26.10.2016.
RISPOSTA
Si conferma quanto chiesto in chiarimento.
DOMANDA 15
In caso di ATI, si chiede conferma che sia condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara, l’effettuazione del sopralluogo da parte della società mandataria su delega della società mandante e che quindi sia sufficiente l’inserimento, all’interno della busta amministrativa, dell’attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla SA a nome della sola società mandataria.
RISPOSTA
Si conferma la correttezza di quanto riportato nel quesito.
DOMANDA16
Si chiede cortesemente di precisare se “il progettista degli interventi di riqualificazione energetica dell’impianto elettrico, interno od esterno all’ organizzazione dell’offerente,” richiesto al punto III.2.3) Capacità tecnica, punto A) possa essere indicato e/o associato dal concorrente;
RISPOSTA
Se il progettista non è un dipendente dell’operatore economico ma libero professionista esterno all’organizzazione dell’operatore economico, lo stesso può essere associato all’operatore economico o nella qualità di mandante in ATI oppure quale ausiliare in avvalimento al fine di soddisfare il requisito di partecipazione.
DOMANDA 17
Relativamente al requisito di capacità tecnica richiesto al punto III.2.3 lett. A, si chiede di confermare che il progettista degli interventi di riqualificazione energetica dell’impianto elettrico possa coincidere con il progettista illuminotecnico in possesso dei requisiti richiesti dal Bando;
RISPOSTA
In riferimento al quesito posto, i requisiti che le due figure devono possedere è contenuto sia nel bando di gara sia nel DM 27/09/2017 applicabile al presente bando.
Nulla esplicitamente esclude che le due figure professionali possono coincidere nella stessa persona se tutti i rispettivi requisiti sono rispettati e posseduti cumulativamente per le due attività, salvo ogni altro requisito prescritto dalla norma speciale, dal codice dei contratti e dalla lex specialis di gara.
DOMANDA 18
Relativamente al requisito richiesto al punto III.2.2.B Capacità Economica e Finanziaria del Bando di Gara, si chiede di chiarire se per “Fatturato specifico minimo complessivo degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per interventi di efficientamento energetico di Impianti di Illuminazione Pubblica, così come definito dalla direttiva 2012/27/UE, di importo non inferiore € 800.000,00” si intendano referenze relative a Servizi di Illuminazione pubblica comprendenti la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo;
RISPOSTA
La specificità del fatturato richiede di comprovare il valore di interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo e non include fatturato non attinente a tali servizi (es. fornitura dell’energia)
DOMANDA 19
In relazione alla documentazione da inserire nel plico “B – Offerta Tecnica”, chiediamo cortesemente di confermare che timbro e firma del Progettista, possano essere apposti solo nella prima ed ultima pagina degli elaborati progettuali quali relazioni, calcoli, schede tecniche ed altri documenti fascicolati.
RISPOSTA
Si conferma.
DOMANDA 20
Si chiede conferma i requisiti di capacità economico e finanziaria richiesti al punto III 2.2 del bando di gara, e precisamente i requisiti di fatturati globale e fatturato specifico siano riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e quindi precisamente al triennio 2015/2016/2017
RISPOSTA
Risposta: Si conferma
DOMANDA 21
Come precisato a pagina 7 del disciplinare di gara che prevede che all’interno del DGUE venga attestato il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione finanziari, tecnici e di idoneità professionale previsti nel bando ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3, si chiede conferma che con riferimento ai requisiti di progettazione richiesti ai punti III.2.3 sottocategorie A e B e sulla base di quanto prescritto nel disciplinare di gara, tali requisiti debbano essere solamente dichiarati tramite il modello DGUE e dimostrati successivamente in fase di comprova dei requisiti attraverso le modalità descritte nel bando di gara (presentazione dell’elenco del personale dedicato alla progettazione della riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione formato in merito a fotometria, funzionamento e caratteristiche degli apparecchi, installazione, sistemi di regolazione del flusso luminoso, metodi di misura del flusso luminoso e presentazione dell’elenco dei titoli di studio e professionali del personale tecnico alle proprie dipendenze)
RISPOSTA
Si conferma che per la partecipazione alla gara occorre dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dal punto III.2.3.A (essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013; aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/ dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 10000) e gli altri requisiti richiamati dallo stesso punto e bando nulla escluso.
DOMANDA 22
Si chiede conferma che a dimostrazione del requisito richiesto al punto III.2.3 sottocategoria C del bando di gara, che prevede la titolarità di almeno due contratti di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi, possano essere utilizzati contratti di gestione integrata di pubblica illuminazione comprensivi della fornitura di energia elettrica e che prevedono, tra le varie prestazioni di cui si compongono, anche i servizi di efficientamento energetico, così come richiesto dal bando di gara.
RISPOSTA
Si conferma, ma si precisa che i due contratti devono espressamente avere ad oggetto anche ‘….servizi di efficientamento energetico a prestazione energetica garantita..’ in mancanza dei quali il requisito non è posseduto né comprovato.
DOMANDA 23
Si chiede conferma che a dimostrazione del requisito richiesto al punto III.2.3 sottocategoria D del bando di gara, che prevede di aver eseguito con buon esito contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando per un numero di punti luce complessivamente pari a 8000, sono considerati validi i contratti per la gestione integrata di pubblica illuminazione comprensivi della fornitura di energia elettrica e che prevedono, tra le varie prestazioni di cui si compongono, anche i servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione, così come richiesto dal bando di gara.
RISPOSTA
Si conferma ma si precisa che occorre possedere il requisito e comprovare lo svolgimento di servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo e riqualificati pari a 8000;
DOMANDA 24
Al punto 4.3.2 “Proposta del Piano di Gestione” è specificato che “i concorrenti dovranno produrre un elaborato specifico in formato A4 di non più di 12 facciate fronte/retro”, così come al paragrafo 4.3.3 “Relazione del sistema di telecontrollo, del sistema di monitoraggio e del relativo portale dedicato alle comunicazioni con il Comune” è specificato che l’elaborato “dovrà essere redatto in formato A4 e composto da non più di 5 facciate fronte/retro”. Si chiede di chiarire cosa si intenda per “facciate fronte/retro”, e se è corretto considerare per il punto 4.3.2 al massimo 12 pagine fronte/retro ossia 24 facciate e per il punto 4.3.3 al massimo 5 pagine fronte/retro ossia 10 facciate.
RISPOSTA
Si conferma che per 6 pagine in stampa fronte/retro si intende 12 pagine a pagina singola e 5 pagine fronte/retro = 5 fogli oppure 10 fogli in stampa a pagina singola.
INTEGRAZIONE DOMANDA 24
A maggiore chiarimento di quanto risposto nella FAQ 24 si conferma che per 6 pagine in stampa fronte/retro si intendono 12 facciate (pagine) e per 5 pagine fronte/retro si intendono 10 facciate (pagine)DOMANDA 25
Il paragrafo 4.3.1 sezione C del disciplinare di gara “Descrizione degli interventi migliorativi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale” rimanda all’allegato “2.1.E del Capitolato Speciale” per quanto concerne l’installazione aggiuntiva dei pali in contesti poco illuminati. Si chiede se tale rimando sia da considerarsi un refuso e si tratti invece dell’allegato 2.2. del Capitolato Speciale.
RISPOSTA
Si conferma che trattasi di un refuso, pertanto si consideri l’allegato 2.2” Questionario Specifiche Tecniche per la Pubblica Illuminazione’” in luogo del citato 2.1.E.
DOMANDA 26
Si chiede conferma che nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione ISO9001 e ISO 14001, l’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 7, possa essere ridotto del 50% e del 20% (calcolando quest’ultima riduzione sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).
RISPOSTA
Si conferma la cumulabilità
DOMANDA 27
Come stabilito dal Codice all’art. 86 comma 5 del D.Lgs 50/2016, che prevede che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII del codice, si chiede conferma che per la comprova del requisito richiesto al punto III.2.3 sottocategoria C del bando di gara, ossia la titolarità di almeno due contratti di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi, possa essere utilizzato ogni documento ritenuto più idoneo dall’operatore economico, poiché il Codice non prevede in nessun articolo/comma che le stazioni appaltanti debbano esporre minuziosamente tutte le prestazioni di un contratto all’interno dell’oggetto dello stesso.
RISPOSTA
Si precisa che la lex specialis della gara può specificare i mezzi di comprova dei requisiti di partecipazione per assicurare l’effettivo possesso della capacità in questione. Pertanto, ai fini della partecipazione il possesso del requisito va dichiarato; la comprova liberamente fornita dall’operatore aggiudicataria della gara dovrà essere corrispondente.
DOMANDA 28
Con riferimento al Bando di gara Sezione VI: Altre informaizioni ove si legge:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea
"Il meccanismo contrattuale consentirà di ripagare il prestito BEI con una quota prevalente dei risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità degli Enti"
Si chiede di chiarire come verranno erogati tali fondi nei confronti dell'aggiudicatario.
RISPOSTA
I finanziamenti erogati dalla BEI riguardano solo l’Assistenza Tecnica per la realizzazione delle attività di progetto. Non è previsto alcun finanziamento o fondo in favore dell’aggiudicatario.
DOMANDA 29
Con riferimento all'art. 6 "Aggiudicazione e sottoscrizione" del Disciplinare di gara, ove si legge
"L'aggiudicatario dovrà fornire nella misura e nei contenuti e secondo le modalità (...). Si precisa che in caso di aggiudicazione dovranno essere prestate le garanzie e le polizze riportate nello schema di Contratto Attuativo di concessione di servizi, ivi inclusa quella a garanzia dell'obbligazione assunta in gara, relativa al versamento del valore di subentro al concessionario uscente"
Si chiede di confermare che il riferimento alla polizza di garanzia dell'obbligazione assunta in gara, relativa al versamento del valore di subentro al concessionario uscente sia un refuso e che non debba essere prestata tale garanzia.
In caso contrario si chiede di chiarire
- quale sia l'importo di tale garanzia
- se l'emissione di tale garanzia dovrà essere garantita, già in fase di partecipazione, con l'emissione della cauzione provvisoria, in aggiunta all'impegno di cui all'art. 93 c. 8 del Codice
RISPOSTA
E’ un refuso e nessuna garanzia del genere deve essere prestata.
DOMANDA 30
Con riferimento all'art. 6 "Aggiudicazione e sottoscrizione" del Disciplinare di gara, ove si legge
L'aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione del contratto (...)
- a. Al momento della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del valore dell'investimento previsto per contratto (...)
- b Almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, (...) una garanzia fidejussoria, pari all'importo relativo al canone per gli interventi che generano risparmio energetico (C2) come risultante dall'offerta economica, (...)"
Con riferimento al punto B), si chiede di confermare che la cauzione dovrà essere di importo pari al Canonce (canone C2 di cui al punto 1.2 dell'allegato A allo schema di contratto), inteso come importo annuale.
RISPOSTA
Si conferma, importo annuale del canone.
DOMANDA 31
Con riferimento al punto 3 dell'art 4.2 "Busta A. Documentazione amministrativa", ove si legge
Nella Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - devono essere contenuti i seguenti documenti: "Quietanza del versamento oppure fidejussione bancaria (...) in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punti III.1.1. del bando di gara"
si chiede di confermare che la garanzia possa essere emessa e consegnata anche con firma digitale su dispositivo USB o CD.
RISPOSTA
Si conferma, con preghiera di segnalare tale circostanza nella domanda di partecipazione.
DOMANDA 32
Con riferimento al punto 3 dell'art. 4.2 "Busta A. Documentazione Amministrativa", ove si legge
Nella Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti: "Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario (...) contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva di cui al punto V.3 lett. I) del bando di gara (...)"
Si chiede di confermare che
- il riferimento al punto V.3 lett. I) del bando sia un refuso in quanto tale punto non risulta riportato nel bando; in caso contrario si chiede a quale garanzia si riferisca la stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia definitiva deve essere contentuto nel testo della garanzia provvisoria.
RISPOSTA
La cauzione definitiva deve essere presentata dall’aggiudicatario nelle modalità prescritte. La relativa dichiarazione di impegno va inserita nel testo della garanzia provvisoria.
DOMANDA 33
Con riferimento al punto 2 dell'art. 4.2 "Busta A. Documentazione amministrativa", ove si legge:
Nella busta A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - devono essere contenuti i seguenti documenti: "il modello DGUE deve essre debitamente sottoscritto...e deve essere corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittorre. Il DGUE deve essere redatto anche in formato elettronico, con firma digitale, e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta USB) ed inserito nella busta A"
si chiede di confermare che nella busta amministrativa dovrà essere inserito:
- il modello DGUE (all 4 DGUE) debitamente compilato, prodotto in formato cartaceo, debitamente timbrato e sottoscritto dal concorrente;
- il modello DGUE inteso come copia in formato pdf del modello cartaceo (Doc 4 DGUE), firmato digitalmente ed inserito all'interno della busta su supporto informatico (CD o chiavetta USB).
RISPOSTA
Si conferma: nella Busta A si inserisce il DGUE cartaceo ed il DGUE su supporto informatico.
DOMANDA 34
Con riferimento al punto 6 dell'art. 4.2 "Busta A. Documentazione Amministrativa" si chiede di chiarire se, relativamente alla terna dei subappaltatori eventualmente indicati, dovrà essere generata da parte di ognuno di essi, la propria componente PassOE, ai sensi di quanto specificato nelle FAQ pubblicate dall'ANAC, oltre ad allegare modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA 35
Con riferimento al punto 6 dell'art. 4.2 "Busta A. Documentazione Amministrativa" si chiede di chiarire se, relativamente al soggetto ausiliario eventualmente indicato, dovrà essere generata la propria componente PassOE, oltre ad allegare quanto previsto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA 36
Con riferimento al punto A dell'art. III.2.3 Capacità Tecnica del bando di gara, ove si legge
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi: "possesso in organico di un tecnico professionale in grado di sviluppare i progetti che verranno predisposti ed in grado di garantire l'espletamento di tutte le funzioni necessarie agli obblighi concessori (...) Il concorrente dovrà presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione della riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione comunale, specificatamente formato almeno in merito a: fotometria, funzionamento e caratteristiche degli apparecchi (...)
Il progettista degli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto elettrico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale (...)
Il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere i seguenti requisiti(...)"
si chiede di confermare:
- a) che la figura del tecnico professionale in grado di sviluppare i progetti che verranno predisposti, può essere soggetto esterno all'organizzazione del concorrente;
- b) che la figura del tecnico professionale, in grado di sviluppare i progetti che verrano predisposti, può coincidere con le figure del progettista degli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto elettrico e con quella del progettista illuminotecnico;
- c) non sussiste un numero minimo di persone che devono essere dedicate alla progettazione della riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;
- d) in caso di società che decide di avvalersi di progettisti esterni, tutte le figure indicate alla lettera A dell'articolo citato, possono essere in staff allo studio di progettazione;
- e) con riguardo all'elenco delle persone dedicate alla progettazione della riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, la documentazione da fornire potrà essere qualsiasi tipo, ivi incluse delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 al fine di dimostrare la specifica formazione riguardo a: fotometria, funzionamento e caratteristiche degli apparecchi, installazione, sistemi di regolazione del flusso luminoso, metodi di misura del flusso luminoso
RISPOSTA
- a) Si, può essere esterno all’organizzazione del concorrente ma essendo un requisito di partecipazione il soggetto esterno può essere associato in ATI oppure ausiliare in avvalimento; dovranno fornire un DGUE e generare il PASSOE
- b) in riferimento al quesito posto, i requisiti che le figure devono possedere è contenuto sia nel bando di gara sia nel DM 27/09/2017 applicabile al presente bando.
Nulla esplicitamente esclude che le figure professionali possono coincidere nella stessa persona se tutti i rispettivi requisiti sono rispettati e posseduti cumulativamente per le attività, salvo ogni altro requisito prescritto dalla norma speciale, dal codice dei contratti e dalla lex specialis di gara. - c) Non esiste un numero minimo.
- d) Si con le modalità indicate nella risposta punto a)
- e) Ai fini della partecipazione si presenta la dichiarazione DPR 445/2000; in caso di aggiudicazione i requisiti andranno comprovati nelle modalità previste dalla lex specialis e dal Codice degli Appalti;
DOMANDA 37
Sempre con riferimento al punto A dell'art. III.2.3 Capacità Tecnica del bando di gara del precedente quesito
- a) si chiede di confermare che in riferimento ai progettisti, è ammesso anche il ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- b) si chiede di chiarire se, i progettisti esterni al concorrente dovranno comunque fornire modello DGUE e generare la propria componente PassOE
RISPOSTA
- a) Si conferma
- b) Si conferma che sono richiesti sia DGUE che PassOE anche per i progettisti esterni
DOMANDA 38
Con riferimento al punto C dell'art. III.2.3. Capacità Tecnica del bando di gara ove si legge Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi: "lett. C titolarità, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di contratti per servizi di efficientamento energetico a prestazione energetica garantita, per soggetti pubblici o privati, di cui almeno due contratti di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi"
si chiede di confermare che
- a) a comprova del requisito sarà sufficiente fornire copia dei relativi contratti;
- b) possono esser considerati al fine del soddisfacimento del requisito, contratti di "gestione del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti" che comprendono altresì la fornitura di energia, eventualmente scorporando la percentuale di incidenza della medesima.
RISPOSTA
- a) Si conferma
- b) Si conferma che bisogna scorporare la fatturazione per fornitura
DOMANDA 39
Con riferimento all'art. III.2.3. - Capacità tecnica del bando di gara, ove si legge Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisito tecnico - organizzativi: "lett. C titolarità, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di contratti per servizi di efficientamento energetico a prestazione energetica garantita, per soggetti pubblici o privati, di cui almeno due contratti di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi"
si chiede di confermare che possono essere considerati validi, ai fini del soddisfacimento del requisito, contratti di servizi all'interno dei quali è obbligo per il contraente l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica sugli impianti gestiti che consentano di conseguire un risparmio, misurato in Tep o kWh/€, pari al valore offerto in fase di gara
RISPOSTA
Non è possibile anticipare la valutazione della commissione. Le disposizioni del bando e del disciplinare sono chiare.
DOMANDA 40
Con riferimento allo schema di contratto art. 9 Garanzie e polizze assicurative punto 3, ove si legge (...) "nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui ai successivi punti 5) e 6) successivamente, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento: (...)
si chiede di chiarire quali siano le garanzie citate ai punti 5) e 6) che non dovrebbero essere prodotte, visto che in tali punti si citano solo le eventuali franchigie e scoperti e le polizze di cui al paragrafo1
RISPOSTA
Le garanzie in questione si riferiscono solo a quelle previste dall’art. 103 comma 8 D.Lgs 50/2016 nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie ivi previste. Trattasi di garanzia eventuale la cui operativa si desume solo con la conoscenza dell’offerta tecnica ed economica
DOMANDA 41
Con riferimento all'art. 25 "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" del contratto attuativo, ove si legge Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario ai sensi del successivo articolo 35, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora - (...) lett. B) il Concessionario sia incorso in violazioni dell'Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 30% e non vi abbia posto rimedio entro 6 mesi da ricevimento di intimazione scritta del Concedente";
si chiede di chiarire se sarà considerato motivo di risoluzione contrattuale il mancato raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Annuo Garantito, anche se dovesse verificarsi in uno solo degli anni di gestione del contratto di concessione.
RISPOSTA
La risoluzione è consentita in un contesto di grave inadempimento. Se il mancato raggiungimento è per un anno solo, non sarà ritenuto grave inadempimento anche per effetto della riduzione operata sul canone per la non-performance.
DOMANDA 42
Con riferimento all'art. 25 "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", del contratto attuativo, ove si legge Il concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario ai sensi del successivo articolo 35, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:
- "lett. G), il Concessionario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro di cui alle premesse del presente contratto e di cui alla Sezione II punto 1.4 del bando di gara e all'art. 1 del disciplinare di gara, anche tramite escussione della polizza fidejussoria n (...)"
si chiede di chiarire quanto specificato alla lettera G), relativamente alla corresponsione del valore di subentro, considerato anche che i riferimenti al bando di gara ed al disciplinare non sembrano pertinenti
si chiede di confermare che il riferimento all'escussione della polizza fidejussoria relativa al versamento del valore di subentro al concessionario uscente sia un refuso e che non debba essere presentata tale garanzia.
RISPOSTA
Non vi è subentro e trattasi di refuso da non considerare.
DOMANDA 43
Con riferimento all'art. 1 Oggetto e scopo dell'affidamento del Capitolato Speciale: si chiede di confermare che la fornitura di energia elettrica non è compresa nell'oggetto del contratto.
RISPOSTA
Il contratto non prevede la fornitura dell’energia elettrica.
INTEGRAZIONE DOMANDA 24
A maggiore chiarimento di quanto risposto nella FAQ 24 si conferma che per 6 pagine in stampa fronte/retro si intendono 12 facciate (pagine) e per 5 pagine fronte/retro si intendono 10 facciate (pagine).DOMANDA 44
In relazione all’art. 4.4.1 del disciplinare, il quale richiede che per la formulazione dell’offerta economica "Dovrà essere indicato il valore economico in euro di investimento per gli interventi previsti di efficientamento energetico, messa a norma e sicurezza, in aumento rispetto al valore posto a base di gara” si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “valore degli investimenti” e se, per la relativa valorizzazione, tale dato possa essere riferito, ad esempio, a listini ufficiali quale quello della Provincia di Savona.
RISPOSTA
Per la valorizzazione dell'investimento si può far riferimento ai prezzi di mercato non dovendo lo stesso essere quantificato sulla base di listini ufficiali.
DOMANDA 45
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta e dei documenti allegati, si chiede inoltre di chiarire come debba essere interpretata la clausola di cui al citato punto 4.4.1. del disciplinare, nella parte in cui prevede che in caso di discordanza del dato relativo al “valore dell’investimento” riportato in offerta economica e PEF, sarà quest’ultimo documento a prevalere “in ogni caso”. In particolare si chiede di chiarire se ed in che termini un’eventuale incoerenza di tale dato nei due documenti possa condurre, in applicazione del criterio di prevalenza di cui al punto 4.4.1., al ricalcolo del punteggio assegnato per il criterio 4.4.1. o, viceversa, tale non conformità possa comportare l’esclusione del concorrente.
RISPOSTA
In caso di incoerenza del valore dell'investimento tra offerta economica e PEF, in applicazione del criterio di prevalenza di cui al punto 4.4.1 del disciplinare, si procederà al ricalcolo del punteggio assegnato per il criterio 4.4.1 basandosi sul valore indicato all'interno del PEF. Sarà discrezione della Commissione valutare tale considerazione.
DOMANDA 46/47
Con riferimento alla gara in oggetto, trasmettiamo la presente per rappresentare quanto segue:
- vista l’importanza e complessità dei servizi in appalto nonché dell’entità economica degli stessi, che implicano uno studio approfondito e puntale di tutta la documentazione di gara al fine di riscontrare in maniera soddisfacente le esigenze esplicate nella documentazione stessa;
- considerato che nella giornata di oggi sono stati pubblicati molteplici chiarimenti che necessitano di un congruo lasso di tempo per permetterne l’analisi da parte dei soggetti interessati a presentare offerta;
- considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte;
tanto visto e considerato riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto, periodo che certamente va oltre i minimi di legge.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno trenta giorni rispetto alla data prevista del 25 marzo p.v.
In merito alla procedura di gara in oggetto, la Scrivente intende sottoporre a codesta Stazione Appaltante la possibilità che venga disposto un differimento del termine di presentazione dell'offerta, ad oggi prevista per lunedì 25 marzo 2019.
Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto alla natura e complessità delle prestazioni di cui alla concessione in oggetto ed una congrua proroga permetterebbe ai concorrenti di formulare un'offerta tecnico-economica idonea a conseguire gli obiettivi posti dall'Ente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in appalto e della durata della concessione (15 anni).
Il tutto da relazionare agli adempimenti di natura economico-finanziaria richiesti ai fini della partecipazione quali la presentazione del piano economico-finanziario asseverato che necessitano di un significativo lasso di tempo per la loro produzione.
Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario poter disporre, per la presentazione delle offerte, di tempi certamente superiori a quelli previsti dalla documentazione di gara.
Una proroga dei tempi consentirebbe, inoltre, ai potenziali concorrenti, di recepire in modo puntuale e corretto il contenuto dei numerosi chiarimenti pubblicati in data odierna da codesta Stazione Appaltante, senza tralasciare il fatto che alcuni quesiti trasmessi dalla scrivente devono essere ancora evasi, oltre quindi il termine previsto dal D.lgs 50/2016 art. 74 comma 4, ed il riscontro agli stessi è ritenuto essenziale per una corretta formulazione dell'offerta.
L'art. 79, primo comma, del D.lgs 50/2016 stabilisce che “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62,64 e 65”. Viene quindi richiesto alle amministrazioni aggiudicatrici di ponderare gli interessi pubblici e privati e di fissare un termine adeguato alla complessità della gara. Nel caso in oggetto, vista l'entità e l'importanza dei servizi, sarebbe auspicabile un termine più ampio rispetto a quello ad oggi previsto dal bando.
In linea con la costante giurisprudenza dei giudici amministrativi, secondo cui “l'art. 79 del D.lgs 50/2016 ammette implicitamente, al comma 5, la possibilità (“non sono tenute”), rimessa alla discrezionalità amministrativa, di disporre la proroga” (TAR Liguria, Sez. II, 30 dicembre 2016, n. 1278), si chiede a codesta spett.le Amministrazione di voler prorogare il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto di almeno 30 giorni.
Fermo quanto sopra, la concessione di un congruo periodo di proroga, almeno di 30 giorni, si porrebbe altresì pienamente in linea con i canoni di massima apertura alla concorrenza che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici, senza aggravare in alcun modo la posizione di codesta Stazione Appaltante che, al contrario, essendoci una maggiore partecipazione e delle offerte tecniche di qualità più elevata, ne guadagnerebbe in qualità ed in economicità del servizio.
RISPOSTA
Si richiama la precedente FAQ 11 - Vedi inoltre avviso in proposito pubblicato in data 22/03/2019.
DOMANDA 48
Ad integrazione e parziale rettifica della richiesta di proroga del termine di scadenza delle offerte già trasmessa dalla scrivente lo scorso 19 marzo, si segnala a codesto Ente come detta richiesta sia divenuta ancora più urgente alla luce delle FAQ pubblicate in data odierna, e che riguardano in particolare la modalità di predisposizione del PEF (vedi FAQ 44 e 45) la cui formulazione necessità di notevoli variazioni a seguito dei chiarimenti resi.
Tuttavia il PEF, affinché sia considerato regolare ai fini della partecipazione, deve essere corredato dall’asseverazione rilasciata da parte di un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente che, per poterla rilasciare, necessità di tempi tecnici assolutamente incomprimibili (ai fini di un accurato esame del piano, che ne consenta una seria e ponderata valutazione di congruità come imposto dalla norma) e ad oggi incompatibili con la tempistica residua alla data di presentazione dell’offerta (pari a 2 giorni lavorativi, considerata che la scadenza del 25 marzo cade a ridosso del fine settimana).
Il differimento del termine appare pertanto essenziale affinchè i concorrenti, che come la scrivente si trovano nella necessità di modificare il proprio PEF alla luce dei chiarimenti giunti in data odierna, possano ottenerne l’asseverazione prima della scadenza del termine di partecipazione.
La proroga è imposta anche dall’ulteriore considerazione per cui l’ultima tranche di chiarimenti (del 20/21 marzo) è stata resa disponibile oltre il termine massimo consentito che, a mente dell’art. 74, comma 4 d.lgs. n. 50/2016 è di “almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte”, con ciò compromettendo – oltre che la possibilità di un’utile partecipazione, visti i summenzionati tempi tecnici per l’asseverazione del PEF – anche la regolarità della procedura di gara, per violazione dei termini minimi per la presentazione dell’offerta inderogabilmente previsti dall’art. 74.
In virtù di quanto suesposto, ed al fine di salvaguardare la procedura da eventuali contestazioni che potrebbero comprometterne la regolare celebrazione, si rinnova la richiesta di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno 2 giorni (fino al 27/3), cosicchè i chiarimenti del 21 marzo possano essere considerati rilasciati “almeno sei giorni prima della scadenza” e sia garantito un margine effettivo per il rilascio dell’asseverazione al PEF.
L’eventuale minima proroga di 2 giorni non contrasta neppure con l’esigenza, già messa in evidenza da codesta Stazione appaltante, di “chiudere il progetto Europeo ‘ELENA’ nei termini contrattuali fissati” (vedi risposta a FAQ n. 11), posto che detta possibilità (che peraltro si ritiene già salvaguardata con la pubblicazione del bando della gara de qua) non verrebbe in alcun modo meno in caso di effettiva concessione del differimento.