Il
sistema più efficace per non avere
problemi con gli altri inquilini è
la buona educazione. La prima regola
a cui attenersi è quindi di evitare
che il vostro animale crei disturbo
o sporchi dove non dovrebbe. Se il
cane ha oggettivi problemi
comportamentali, pensate anche
all’opportunità di farvi consigliare
da un educatore specializzato.
Ciò premesso, è bene sapere che:
- il possesso di animali in
condominio può essere vietato solo
se nel regolamento condominiale di
tipo CONTRATTUALE (cioè sottoscritto
al momento dell’acquisto
dell’appartamento), è espressamente
menzionata questa limitazione; anche
in questo caso, tuttavia, il
regolamento assembleare può essere
variato con l'approvazione della
maggioranza dei presenti
all'assemblea, maggioranza che deve
rappresentare almeno la metà del
valore dell'edificio.
- nel caso, assai più frequente, in
cui il regolamento non è
sottoscritto al momento della
compravendita, l’assemblea
condominiale NON può impedire il
possesso di animali neanche se vota
all’ unanimità. Una simile delibera
è infatti illegittima in quanto
comporta una limitazione del diritto
di proprietà e della libertà
personale (art. 1138 Codice Civile).
I casi in cui il Giudice e
l'Autorità Sanitaria possono imporre
l'allontanamento degli animali sono
davvero rari e si verificano quando
ci sono comprovati motivi di ordine
igienico - sanitario o a causa di
una concentrazione eccessiva di
animali in uno spazio abitativo.
- se il cane abbaia, ciò non può
essere considerato disturbo della
quiete fintanto che le lamentele non
siano avanzate da una pluralità di
condomini. Perché vi sia reato è
infatti necessario che “i rumori
siano obiettivamente idonei ad
incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero
indeterminato di persone” (Sentenza
della Cassazione n.1394 del
6/3/2000). Lo stesso discorso vale
ovviamente per altri motivi di
insofferenza, come il rumore delle
unghie sul pavimento, l’odore del
pelo, il passaggio nelle aree
condominiali ecc…. In ogni caso, è
compito dei condomini che chiedono
l’allontanamento degli animali
documentare il disturbo da loro
lamentato.
- nel caso di alloggio in affitto,
il divieto di tenere animali deve
essere concordato al momento della
sottoscrizione del contratto.
- nel caso in cui un condomino
minacci di fare ritorsioni su di un
animale di proprietà, è necessario
presentare una denuncia - querela
alla Polizia Municipale, o alla
polizia di Stato, o ai Carabinieri o
al Corpo Forestale dello Stato,
poiché ciò si configura come reato
in virtù dell'art. 638 del Codice
Penale (uccisione o danneggiamento
di animali di proprietà). Nel caso
particolare di minaccia di
avvelenamento, ci sono poi i termini
per una denuncia per infrazione
delle normative previste dal Testo
Unico delle Leggi Sanitarie relative
alla distribuzione di sostanze
velenose.
Qui di seguito alcune norme e
sentenze al riguardo:
L'art. 659 del Codice Penale tutela
la pubblica tranquillità, ma "è
necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di
un numero indeterminato di persone".
art. 844 Codice Civile: “il
proprietario di un fondo non può
impedire i rumori del fondo vicino,
se non superano le normali
tollerabilità. La giurisprudenza ha
affermato che tale articolo va
applicato anche nei rapporti tra
condomini”.
Massima della Cassazione n. 899
del 24 marzo 1972: “se le norme
dei regolamenti condominiali, che
regolano le capacità dei condomini
sulle loro proprietà esclusive, sono
precostituite dal costruttore o
dall'originario unico proprietario
dell'intero edificio, devono essere
espressamente accettate dai
condomini (nell'atto di acquisto o
locazione o con atto separato). Le
norme regolamentari possono limitare
il pieno esercizio del diritto di
proprietà nelle parti esclusive dei
singoli condomini solo se decise
dall'assemblea all'unanimità (dei
condomini, non dei presenti). E'
sufficiente l'opposizione di un solo
condomino perché non possa
istituirsi, ex novo, il divieto di
tenere animali. Se un proprietario
di animale acquista o prende in
affitto un appartamento in un
edificio già provvisto di
regolamento approvato dall'assemblea
condominiale, non è vincolato alle
disposizioni limitative di esso a
carico delle proprietà esclusive dei
singoli condomini se le stesse
limitazioni non siano state
trascritte nei pubblici registri
immobiliari o menzionate e accettate
negli atti di acquisto o di
locazione”.
Sentenza del Tribunale di
Piacenza sez. II 10/4/1990: "La
detenzione di animali in un
condominio, essendo la suddetta
facoltà una esplicazione del diritto
dominicale, può essere vietato solo
se il proprietario dell'immobile si
sia contrattualmente obbligato a non
detenere animali nel proprio
appartamento, non potendo un
regolamento condominiale di tipo non
contrattuale, quand'anche approvato
a maggioranza, stabilire limiti
(oneri reali e servitù) ai diritti
ed ai poteri dei condomini sulla
loro proprietà esclusiva, salvo
[...] pertanto, in mancanza di un
regolamento contrattuale che vieti
al singolo condomino di detenere
animali nell'immobile di sua
esclusiva proprietà, la legittimità
di tale detenzione deve essere
accertata alla luce dei citeri che
presiedono la valutazione della
tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Pretura di
Campobasso del 12 maggio 1990:
"Qualora una norma contenuta in un
regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano
turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso
di cani o di altri animali non è
sufficiente a far incorrere i
condomini in questo divieto, essendo
necessario che si accerti
effettivamente il pregiudizio
causato alla collettività dei
condomini sotto il profilo della
quiete o dell'igiene".
Sentenza Corte di Cassazione
(sez. 1 penale) n.1109 del 9
dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1
penale) con sentenza n. 1109 del
9/12/99, che fa giurisprudenza e può
essere citata come precedente, ha
annullato una sentenza con la quale
la Corte d’Appello di Bologna
determinava in lire 300mila lire di
ammenda e 3 milioni di risarcimento
danni la pena ad un signore “perché
non impedendo gli strepiti e
l’abbaiare di un cane detenuto
presso la propria abitazione,
disturbava il riposo e le
occupazioni delle persone dimoranti
nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito
che “è necessario per la
configurabilità della
contravvenzione di cui all’articolo
659 del Codice Penale (disturbo alla
quiete pubblica n.d.r.) che i
lamentati rumori abbiano attitudine
a propagarsi ed a costituire quindi
un disturbo per una potenziale
pluralità di persone, ancorché non
tutte siano state poi disturbate (…)
è necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di
un numero indeterminato di persone
(…) tale situazione non ricorre nel
caso di specie poiché l’abbaiare del
cane dell’imputato ha recato
disturbo soltanto ai vicini di casa,
né altrimenti poteva essere,
trattandosi di abitazione, secondo
le testimonianze assunte (…) il
comportamento omissivo dell’imputato
(che non è intervenuto prontamente
per far cessare i continui latrati
n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero
illecito civile (…) annulla quindi
sena rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Cassazione 1394
del 6 marzo 2000: “se l'abbaiare
o l'ululare disturba solo un vicino,
e non una pluralità di persone, il
reato non sussiste”.