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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 1

Si chiede ai sensi ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.

Risposta

Si comunica che attualmente il servizio è svolto dalla Cooperativa Nuova Assistenza - Cooperativa Sociale Onlus e che l'appalto attualmente in corso non prevede la fornitura di prodotti di pulizia/ igienici né il servizio di lavanderia.

Domanda 2

Si richiede la possibilita’ di redarre la carta dei servizi in allegato alla offerta tecnica senza che venga conteggiata all’interno delle 40 pagine consentite per l’offerta tecnica affinche’ la trattazione degli argomenti sia piu’ esaustiva.

Risposta

Si ribadisce che come da disciplinare al punto 3): offerta tecnica “il progetto educativo non dovra' superare le 40 facciate a4 (allegati compresi).”
Tutto quello presentato in aggiunta non verrà valutato dalla commissione.

Domanda 3

  1. Si chiede conferma che, nel caso di cooperativa sociale, la dichiarazione di cui all'allegato C deve essere prodotta dai soli membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza escludendo quindi l'organo di controllo della società esterno al consiglio di amministrazione (il revisore unico contabile)  ed il responsabile tecnico  che pur risultando in visura non ha alcun potere di rappresentanza esterna in quanto ha compiti esclusivamente di natura tecnico-esecutiva (elettricista)
  2. Si chiede inoltre ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale avendo gestito un nido finanziato in parte dal comune ed in parte con compartecipazione da parte delle famiglie se è possibile dimostrare la quota restata a carico delle famiglie mediante la produzione delle fatture relative alle rette da noi incassate.

Risposta

  1. Come da disciplinare al punto 18.2.3 “a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente dai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (modello C)” Si precisa che la presentazione del Modello C deve essere resa anche dai direttori tecnici e dall'organo di controllo.
  2. Per il requisito di capacità professionale si chiede: di aver svolto senza contestazione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi educativi di gestione di nido d’infanzia, analoghi a quelli oggetto dell’appalto, di cui almeno uno, in ciascun anno, di importo almeno pari all’importo annuale dell'appalto (€ 143.000,00 oltre IVA).

Detti requisiti sono comprovati per servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici dalle attestazioni rilasciate e vistate dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Per servizi prestati a privati la regolare effettuazione della prestazione è dichiarata da quest’ultimi.

Si precisa che tale requisito può essere dimostrato con l'attestazione da parte dell'ente affidatario che attesti il buon esito del servizio svolto, nonche' l'importo dell'intero affidamento.

Domanda 4

  1. L'oggetto dell'appalto parla dell'affidamento di una sezione dell'asilo nido mentre all'art. 3 viene scritto che il nido ha una capacità ricettiva autorizzata di n. 30 utenti piu' eventuali 3 posti – richiesta interpretazione delle informazioni e quanti sono i bambini (numero) facenti parte della sezione che viene appaltata.
  2. Come previsto da capitolato a riguardo alla riassunzione del personale attualmente in servizio, necessita sapere per ogni lavoratore (oltre a quanto già comunicato nell'art. 5.1) il numero di ore settimanali contrattuali per ogni singolo lavoratore comprensivi del numero degli scatti di anzianità.
  3. Tenendo conto dei 240 gg di funzionamento previsti in capitolato, si evince che a parte le chiusure per le festività natalizie, pasquali ed eventuali ponti l'asilo nido è aperto 12 mesi all'anno compreso il mese di agosto. E' corretta l'interpretazione?
  4. Richiesta stima dei giorni annui che necessitano per la sostituzione del personale comunale
  5. Per quanto riguarda il servizio ausiliario “pulizie e sanificazione” si intende di tutta la struttura o della sola sezione appaltata? Stessa domanda vale per il servizio lavanderia.
  6. La fornitura dei pannolini è a carico dell'amministrazione comunale o dell'azienda aggiudicataria?
  7. La legge regionale ligure: che rapporto prevede (numerico) tra educatore per ogni bambino?

Risposta

  1. L'autorizzazione per la struttura è per n. 30 bambini, più eventuali n. 3 unità inserite dai Servizi Sociali. L'appalto è tarato su 21 bambini.
  2. Allego tabella con indicazione del personale di cooperativa attualmente in servizio presso il nido.
  3. Il nido rimane aperto 12 mesi all'anno. Effettua chiusura per le vacanze Natalizie Pasquali e per alcuni ponti.
  4. Il personale comunale è assente per congedo n. 32 giorni all'anno, più eventuali ulteriori assenze non preventivabili (malattia o altro).
  5. Il servizio Pulizie e sanificazioni e lavanderia è richiesto per l'intera struttura.
  6. La fornitura dei pannolini è a carico delle famiglie
  7. D.G.R. n. 222/2015 e s.m.e.i.:

ART. 3.5 Rapporto tra personale e bambini
Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia è determinato - in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio nel seguente modo:

  1. non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi;
  2. non superiore a sette bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi;
  3. non superiore a dieci bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi .
 
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