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Provincia di Savona

Informazioni sulle modalità di ricorso avverso il verbale di accertamento

Avverso il verbale di accertamento della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, (nei casi in cui e' consentito), gli interessati possono proporre ricorso in uno dei seguenti modi alternativi.

  • A) Entro 60 giorni dalla notifica della violazione, indirizzando il ricorso al Prefetto competente per il luogo in cui la violazione e' avvenuta (Prefetto di Savona). Nello stesso termine, il ricorso può essere presentato presso la sede dell'ufficio o comando citato, cui appartiene l'organo accertatore, dove può essere presentato a mani, o inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure direttamente al Prefetto, a mezzo lettera raccomandata con A.R. Il ricorrente può richiedere l'audizione personale. Al ricorso possono essere allegati gli eventuali documenti ritenuti idonei. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza, ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (art. 203 e 204 del C.d.S.).
  • B) Entro 30 giorni dalla notifica della violazione, indirizzando il ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui la violazione e' avvenuta (Giudice di Pace di Savona), osservando le modalità previste dell'art. 204-bis del D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e come novellato dal D.lgs. 150/2011.
  • B1) Se il soggetto che vuol presentare ricorso e' residente all'estero, il termine per la presentazione del ricorso e' di 60 giorni dalla notifica della violazione. In questo caso il ricorso puo' anche essere depositato a mezzo del servizio postale. Si avverte che ai sensi dell'art. 204-bis del C.d.S., in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace, non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta (se ammessa), il presente atto costituira' titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta' del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.

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