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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 01

Con riferimento al bando di gara di appalto n° 1927, CIG 75894650A6, vorremmo ottenere i chiarimenti che seguono:

per il servizio di gestione delle sanzioni a carico di soggetti aventi sede o residenza all'Estero, ai sensi di quanto previsto negli artt 2, 4 e 7 del Capitolato:

  1. è possibile addebitare le spese di procedura al trasgressore?
  2. in fase di recupero crediti, sarà concessa al corrispondente l'applicazione delle spese di recupero?
  3. in fase di recupero crediti, sarà possibile che i corrispondenti esteri versino quanto incassato, direttamente sul c/c della ditta aggiudicataria (che poi, ovviamente, riverserà all'Amministrazione quanto ad essa dovuto) ?
  4. in fase di recupero crediti, qual'è il corrispettivo previsto?
  5. la ditta aggiudicataria come potrà confermare l'avvenuta notificazione del verbale, considerando che numerosi Paesi esteri non gestiscono (e, quindi, non riconsegnano) gli avvisi di ricevimento?

Risposta

  1. non è prevista la possibilità di addebitare le spese di procedura al trasgressore;
  2. l'attività di recupero crediti indicata alla lettera c) del paragrafo "Servizio di gestione delle sanzioni a carico di veicoli con targa estera ovvero soggetti con sede o residenti all’estero", di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, è riferita al solo sollecito di pagamento;
    Si riporta di seguito quanto indicato alla lettera c):
    c. Procedere, decorsi i termini di pagamento volontario, con l’attività di recupero crediti stragiudiziale (sollecito di pagamento), verso tutti i soggetti sanzionati rimasti debitori dell’Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche eventualmente avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all’estero, qualora richiesto da dette normative;
  3. ribadendo che la riscossione coattiva non è compresa in questo bando, non sono ammessi versamenti su conti correnti diversi da quelli intestati all'Amministrazione;
  4. nessun corrispettivo in quanto la riscossione coattiva non è compresa in questo bando;
  5. qualora non venga riconsegnato l'avviso di ricevimento della notifica, il corrispettivo verrà liquidato a seguito del pagamento della sanzione.

Domanda 2

Chiarimenti

Risposta

  • la convenzione a cui si fa riferimento alla lettera b dell'art. 2 Capitolato speciale d'appalto – Servizio gestione dell'iter sanzionatorio – è da intendersi messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
  • stessa cosa vale anche per il collegamento ai servizi di InfoCamere a cui si fa riferimento alla lettera c dell'art. 2 Capitolato speciale d'appalto – Servizio gestione dell'iter sanzionatorio;
  • le richieste all'Enel dei punti luce necessari per l'alimentazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, nonché la fornitura dell'energia elettrica ed i relativi costi saranno interamente a carico della Stazione Appaltante;
  • relativamente alle procedure (CAN), si conferma la corretta indicazione del capitolato, in quanto a seguito della pubblicazione, in data 7 settembre, del Disciplinare del MISE, a partire dal 22 settembre entrerà in vigore la nuova formulazione dell’art. 7 della legge 890/1982 che non contempla più l’invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), oggi inviata a mezzo raccomandata. Nel contempo si conferma che a seguito delle nuove disposizioni che non sarà necessario procedere con la scansione/digitalizzazione dei (CAN) stessi e relativo anticipo delle spese;
  • definito che i costi relativi alla ricerca c/o le banche dati MCTC/ACI piuttosto che InfoCamere saranno a carico della Stazione Appaltante, relativamente alle spese postali si precisa che l'Appaltatore dovrà anticipare le stesse, ma che è stato predisposto apposito Capitolo spesa che sarà utilizzato per rimborsare l'Appaltatore nei modi e nei tempi definiti dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  • si conferma che la presa visione dei luoghi è obbligatoria pena l'esclusione dalla gara e che una volta terminato il sopralluogo delle aree interessate dalle postazioni verrà rilasciato apposito documento che dovrà essere inserito nella documentazione di gara;
  • relativamente alla gestione del contenzioso di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto, si precisa che l'appaltatore dovrà predisporre le controdeduzione a supporto dell'Ufficio legale di questa Amministrazione per la resistenza nei ricorsi e giudizi promossi contro i verbali di accertamento agli artt.142 e 126bis C.d.S. sia presso il Prefetto che presso le competenti autorità giudiziarie;
  • si conferma che l'importo della cauzione di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
  • Relativamente ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINAZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE si precisa che potranno essere forniti anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000;
  • nel caso in cui l'aspirante appaltatore non sia titolare del decreto di omologazione dei rilevatori di velocità, nella documentazione amministrativa dovrà essere inserita idonea dichiarazione attestante che si tratta di fornitore autorizzato alla distribuzione dell'apparecchiatura elettronica che intende fornire;
  • il maggiore livello di dettaglio possibile dell'offerta, sicuramente consentirà una più comprensibile e puntuale lettura da parte della Commissione giudicatrice delle varie proposte avanzate dalle ditte partecipanti alla gara;
  • si ribadisce altresì quanto indicato all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero che nella compilazione del progetto gestionale si sollecita sintesi e concretezza - max. 5 fogli (tanti quanti sono i Capitoli che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Tempo – solo su una facciata, carattere Times New Roman 12 – rispondendo ad ogni singolo punto come esplicato dal bando.
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