REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta dell’11 Aprile 2002 con deliberazione n. 10/20593"
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni: n.
17 del 19 aprile 2005
(Modifiche entrate in vigore il 19/04/2005)
n.
3 del 26 gennaio 2006 (Modifiche entrate in vigore il 26/01/2006)
Art. 4 Istituzione
Art. 5 Elezione
Art. 6 Requisiti
Art. 7 Ineleggibilita’, incompatibilita’ e decadenza
Art. 8 Durata in carica
Art. 9 Cessazione dalla carica
Art. 10 Indennitŕ di funzione
CAPO III - FUNZIONI E MODALITA’ D’ESERCIZIO
Art. 11 Funzioni
Art. 12 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
Art. 13 Limiti agli interventi
Art. 14 Attivazione e conclusione degli interventi
Art. 15 Diritto d’accesso
Art. 16 Modalitŕ di esercizio degli interventi
Art. 17 Inadempienze - Provvedimenti
CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ENTI ED ORGANI DELLA PROVINCIA
Art. 18 Convenzioni con altri Enti della Provincia
Art. 19 Rapporti con il Consiglio Provinciale
Art. 20 Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Provinciale
Art. 21 Rapporti con il Presidente del Consiglio Provinciale ed il Presidente della Provincia
Art. 22 Rapporti con il Segretario Generale - Direttore Generale
CAPO V – DOTAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 23 Sede ed attrezzatura
Art. 24 Oneri a carico della Provincia
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25 Attivazione della procedura di nomina
Art. 26 Norma transitoria